Il reddito di cittadinanza riconosciuto a favore del nucleo familiare, nel giudizio di separazione anche consensuale, concorre per la propria quota personale alla determinazione del reddito che dà diritto all’accesso al gratuito patrocinio. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta del 19 gennaio 2022 n. 31.
L’Agenzia ha esaminato il caso di una contribuente disoccupata e nullatenente, essendo in fase di divorzio dal marito, che chiede in quale misura il reddito di cittadinanza concesso al nucleo familiare incida sul reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. La donna ha rappresentato all'amministrazione di beneficiare del reddito di cittadinanza per il nucleo familiare con carta intestata al marito, evidenziando tuttavia che, con riferimento alla risposta dell’Agenzia n. 313/2021, i redditi di familiari conviventi, come l'Rdc del suo caso, non rileverebbero nel reddito personale.
Reddito di cittadinanza e ammissione al gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio per i non abbienti è previsto per i titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 11.746,68 euro (articolo 76, Dpr n. 115/2002). Il reddito deve risultare dall’ultima dichiarazione presentata. Inoltre, la normativa prevede che se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito è costituito dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare elevato a 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Tuttavia, il comma 4 dell’articolo 76 del Dpr 115/2002, prevede che l’ammissione al gratuito patrocinio, nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei componenti del nucleo familiare, si considera il solo reddito personale.
L’Agenzia nella risposta alla contribuente richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 20545 del 2020, che ha confermato tale ipotesi anche nei procedimenti di separazione coniugale, adducendo che, ai sensi del comma 3 dell’art.76, nella formulazione del reddito, per l’ammissione al gratuito patrocinio, si devono considerare anche i redditi che per legge sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione all’istituto giuridico per le persone non abbienti, bisogna includere anche il reddito di cittadinanza.
Nel caso rappresentato all’Agenzia delle Entrate, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche la contribuente (istante). Infatti, la stessa dichiara di beneficiare del RdC attraverso l’utilizzazione della carta intestata al coniuge. Quindi, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, nella determinazione del reddito personale, andrebbe considerato anche il reddito di cittadinanza nella quota del 50%, salvo che nel nucleo familiare non siano presenti altri componenti maggiorenni oltre ai due coniugi.