Le assunzioni effettuate dal datore di lavoro nell’ambito del contratto di espansione non fanno venire meno gli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Perché non costituiscono l’attuazione di un obbligo legale bensì l’adempimento di un «obbligo contrattuale» che il datore di lavoro liberamente sceglie al momento della sottoscrizione del contratto di espansione. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1450/2023, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Contratto di espansione
I chiarimenti riguardano il contratto di espansione, introdotto dal 2019 per sostenere il ricambio generazionale e la trasformazione della forza occupazionale delle grandi imprese. Autorizza il licenziamento dei dipendenti a cui manchino non più di cinque anni alla pensione (anticipata o di vecchiaia) in cambio del pagamento di una indennità mensile, i cui oneri sono a carico dell’azienda, di importo pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In alternativa è possibile anche programmare riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alla durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile). Nel biennio 2022-2023, dopo le modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2022, il contratto di espansione può essere utilizzato dai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti.
Per attivare lo strumento il datore di lavoro deve formalizzare un accordo in cui, tra l’altro, si impegna liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione aziendale. Ebbene, in merito a tali assunzioni, l’Inps precisa, in accordo con il Ministero del Lavoro, che spettano gli incentivi sulle nuove assunzioni concordate nel contratto di espansione.
Obbligo Contrattuale
Il chiarimento si è reso necessario perché il riconoscimento delle agevolazioni alle assunzioni è subordinato ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del dlgs n. 150/2015 i quali prevedono, tra l’altro, che «le agevolazioni non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva». A tal riguardo, tuttavia, l'Inps spiega che le previsioni del contratto di espansione, cioè l'impegno di assumere lavoratori a tempo indeterminato o con apprendistato, non integra la fattispecie di «obbligo preesistente» di cui all'art. 31, ma costituisce clausola del contratto a cui il datore di lavoro volontariamente si assoggetta e, quindi, è mero adempimento di previsione contrattuale.
Orario ridotto
In secondo luogo, i principi stabiliscono che gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni di lavoro. È per il carattere di specialità del contratto di espansione, spiega infine l'Inps, che sulle assunzioni previste nell'accordo è possibile accedere alle agevolazioni anche in presenza di riduzioni dell'orario di lavoro.
Documenti: Messaggio Inps 1450/2023