Esodo anticipato fino ad un massimo di cinque anni attraverso il contratto di espansione anche per il 2022 ed il 2023. E la soglia dimensionale dei datori di lavoro che possono far ricorso allo strumento scende da un minimo di 100 a 50 dipendenti. A spiegarlo è l’Inps nella Circolare n. 88/2022 pubblicata ieri in cui illustra la novella apportata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 215 della legge n. 234/2021).
Contratto di espansione
Ha lo scopo di incentivare il ricambio generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile); oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale a cinque anni dal raggiungimento della pensione.
Nella seconda ipotesi l'azienda versa (per il tramite dell'Inps) al lavoratore un'indennità mensile di importo pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni) oppure della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne). In tale ultimo caso l'azienda deve versare anche la contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della naspi, cioè sulla media degli stipendi degli ultimi quattro anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore (nei limiti di 1,4 volte il massimale Naspi).
No ad altre prestazioni
A tal riguardo l’Inps ribadisce che l'indennità non può essere finalizzata al raggiungimento della cd. «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) né opzione donna né al raggiungimento della pensione di vecchiaia ad età diverse rispetto all’età di 67 anni (es. il pensionamento di vecchiaia anticipato a 62 anni per il personale viaggiante iscritto all’ex fondo trasporti; il pensionamento di vecchiaia anticipato per i lavoratori con invalidità non inferiore all’80%).
50 dipendenti
La misura è stata rinnovata anche nel 2022 e nel 2023 ampliando ulteriormente la platea delle aziende potenzialmente interessate: nel biennio in questione può essere utilizzato dai datori di lavoro del settore privato (anche non imprenditori) con un minimo di 50 dipendenti (prima erano 100) anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi (in tal caso però l’accordo deve essere sottoscritto da tutti i datori di lavoro esodanti).
Piano annuale
L’attivazione dell’esodo nel biennio 2022-2023 è subordinato alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa contenente un piano di esodo annuale per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 con la stima dei costi per il finanziamento dell’esodo. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, l’Inps spiega, che è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo. La data di risoluzione del rapporto di lavoro, per l’annualità 2022, non potrà essere successiva al 30 novembre 2022; per il 2023 al 30 novembre 2023. Considerando che l’esodo dura massimo cinque anni sono ammessi, quindi, i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e/o anticipata entro il 2028.
Le domande si inoltrano seguendo la procedura già illustrata dall’Inps lo scorso anno con il messaggio n. 2419/2021. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di fornire apposita garanzia in relazione agli obblighi assunti: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Fondi di solidarietà
L’Inps spiega, infine, che l’indennità mensile e la relativa contribuzione correlata può essere anche erogata tramite i fondi di solidarietà bilaterali costituiti presso l’Inps (la Circolare riporta in allegato i fondi in questione) senza obbligo di apportare modifiche agli atti istitutivi dei fondi stessi. Anche in tal caso il datore di lavoro dovrà fornire apposita garanzia in relazione agli obblighi assunti: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Documenti: Circolare Inps 88/2022