C'è tempo sino al 28 febbraio per domandare all'Inail lo sconto sui premi assicurativi a favore delle imprese che nel 2021 hanno investito in sicurezza. Invariata la misura dello sconto che nel primo biennio dell'attività aziendale è pari all'8% e, oltre il primo biennio, si differenzia in base al numero di lavoratori. Lo rende noto l'Istituto Assicuratore in una nota stampa in cui spiega che quest'anno il modulo di domanda è stato semplificato con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti.
Sinistrosità Aziendale
Come noto la legislazione vigente fissa il tasso di premio Inail, tra l'altro, sulla base di due parametri (cd. oscillazioni): 1) l'ISAR, ossia il tasso di sinistrosità aziendale riproporzionato, che può oscillare al rialzo o al ribasso in funzione dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; 2) agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni.
La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni (cd. «oscillazione per prevenzione»). Sono agevolabili, ad esempio, gli interventi per la prevenzione degli infortuni mortali (per esempio, in ambienti confinati o da cadute dall’alto), per la prevenzione del rischio stradale e per la prevenzione delle malattie professionali (rischi chimici, da rumore, disturbi muscoloscheletrici). L'obiettivo è incentivare l'adozione di tali interventi con una riduzione del premio assicurativo. L'oscillazione si applica a domanda e la misura è fissa nei primi due anni di attività (8%) e variabile successivamente dal 28% al 5% a seconda del numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat (qui i dettagli). È fruibile dai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di sicurezza lavoro.
Domande entro il 28 febbraio
Ebbene l'Inail comunica di aver reso disponibile online il modulo di richiesta per l'anno 2022. Il modulo, denominato OT23 2022, va presentato entro il 28 febbraio. Quest'anno, inoltre, sono state soppresse le dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all'azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l'anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall'azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.