Sinistrosità Aziendale
Come noto la legislazione vigente fissa il tasso di premio Inail, tra l'altro, sulla base di due parametri (cd. oscillazioni): 1) l'ISAR, ossia il tasso di sinistrosità aziendale riproporzionato, che può oscillare al rialzo o al ribasso in funzione dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; 2) agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni.
L'ISAR corrisponde al rapporto tra l'ISA (l'indice di sinistrosità aziendale derivante dal rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti ed il numero di lavoratori nel triennio della Pat) e l'ISM, che è lo stesso indice, c.d. «indice di sinistrosità medio», ma riferito all'intera gestione tariffaria.
Se l'ISAR è minore di zero significa che l'azienda ha un tasso di sinistrosità inferiore alla media e quindi il premio assicurativo si riduce. L'entità della riduzione è compresa in un range tra il 7% ed il 30% ed è condizionata oltre che dal valore negativo dell'indice anche dalla numerosità dei lavoratori del triennio della Pat (meno di 50; più di 50 e meno di 100; più di 100).
Se l'ISAR assume un valore maggiore di zero si registra un incremento del premio in quanto l'indice di sinistrosità è maggiore della media. Il valore dell'incremento, fra un minimo del 5% ad un massimo del 30%, è anch'esso influenzato, oltre che dal valore quantitativo dell'indice dalla numerosità dei lavoratori del triennio della Pat.
Se l'ISAR è pari a zero non si applica alcuna variazione al tasso, né in diminuzione né in aumento.
Prevenzione
La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni (cd. oscillazione per prevenzione). È fruibile dai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di sicurezza lavoro.
L'oscillazione si applica a domanda, da presentare entro febbraio di ogni anno, e la misura è fissa nei primi due anni di attività (8%) e variabile successivamente. Il dm appena pubblicato approva la determinazione Inail n. 89/2021 che conferma, per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione approvate per gli anni passati (2019 e 2020) ed esposte in tabella.
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) |
Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Le condizioni
Si ricorda che lo sconto premia le aziende operative da almeno un biennio, se hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d'igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta ai minimi fissati dalla normativa (dlgs n. 81/2008). Per lo sconto da applicare per il 2021 (il saldo del premio andrà versato entro il prossimo 16 febbraio 2022), gli interventi per il miglioramento devono risultare effettuati nel corso del 2019. Inoltre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della Durc (regolarità contributiva).