Non si applicheranno sanzioni e interessi per insufficiente o mancato pagamento di Imu e Tasi dello scorso 16 Giugno. E' quanto ha stabilito la risoluzione 1/DF del 23 Giugno 2014 del Dipartimento delle Finanze. Kamsin Il provvedimento si basa sul principio della buona fede e della collaborazione tra fisco e contribuente che all' Art. 10 della legge 27 Luglio 2000 espressamente prevede di non irrorare sanzioni né interessi moratori quando il comportamento di quest’ultimo è direttamente connesso a ritardi, omissioni o errori dell’ Amministrazione che determinano condizioni di incertezza nell’ ambito della applicazione della norma tributaria.
L’ incertezza sulla determinazione della data di versamento della prima rata della Tasi e la stretta interdipendenza con l’ istituto dell’ Imu hanno influito sulla decisione dell’ Amministrazione per estendere anche a questo ultimo tributo l’esenzione delle sanzioni ed interessi.
Particolari le condizioni, sempre di incertezza, per gli immobili degli Enti non commerciali che il 16 giugno scorso avrebbero dovuto versare il saldo Imu 2013 e la prima rata dell’ Imu e della Tasi 2014. Per questi Enti non è stato ancora redatto il modello di dichiarazione previsto dall’ art 6 del regolamento 19 Novembre 2012 N. 200 (presentazione dichiarazione immobili soggetti e non soggetti a Imu).
Il Mef, in definitiva, rispondendo alle richieste formulate da vari comuni in merito alle possibili sanzioni da applicare considera valide le condizioni dell’ Art. 10 della legge 27 e offre un suggerimento di non irrorare sanzioni e interessi se i pagamenti verranno effettuati entro un mese dal 16 giugno (o dalla pubblicazione del modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali).
Zedde