L'ente istante aveva chiesto lumi circa il corretto inquadramento fiscale di una indennità assistenziale straordinaria Covid-19, stabilita nell'ambito delle proprie prerogative regolamentari, riconosciuta una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall'autorità sanitaria competente, la quarantena o l'isolamento domiciliare obbligatorio. L'importo dell'indennità differenziato a seconda della gravità dell'evento è stato fissato dall'Ente nella misura pari a: 4.000€ per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva; 2.000€ per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva; 1.000€ per tutti gli iscritti liberi professionisti a cui siano stati prescritti da ASL, ATS o con Ordinanza, l'isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.
In merito alla natura di tale indennità l'Amministrazione richiama la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 in cui è stato stabilito che le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente previdenziale di appartenenza. E pertanto sono esenti dal prelievo fiscale. Secondo l'Amministrazione finanziaria tale principio può applicarsi anche per l'indennità straordinaria covid-19 a condizione che sia chiaro il carattere assistenziale della prestazione e che essa trovi il suo presupposto nello stesso Regolamento dell'Ente.
Nel caso di specie il regolamento dell'Ente previdenziale prevedeva la facoltà di erogare provvidenze straordinarie agli iscritti colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità ed in precarie condizioni economiche. E la successiva delibera dell'ente categoriale ha disposto l'erogazione dell'indennità in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall'Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito. Così che risultava evidente la natura assistenziale della prestazione, per l'appunto, erogata in misura differenziata a seconda dello stato bisogno dell'iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare). Sulla base di queste argomentazioni l'Agenzia spiega, pertanto, che questa prestazione non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito resta esente dal prelievo fiscale.