I rapporti di lavoro familiari vanno dichiarati al momento dell’iscrizione dell’azienda all’Inps al fine di escluderne la loro natura gratuita. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 2819/2022 pubblicato ieri in cui in cui – in coerenza con l’orientamento della Cassazione – ribadisce che l’adempimento è necessario per attestare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l’eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità esistente tra le parti. Infatti, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
Secondo la Cassazione (Cass. n. 4535/2018) gli elementi utili o indici oggettivi che consentono di riconoscere l’effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nella organizzazione aziendale, qualificando il rapporto come subordinato: l’onerosità della prestazione; la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l’osservanza di un orario coincidente con quello dell’attività economica; il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare; la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
La dichiarazione
Di conseguenza l’Inps spiega di aver reso disponibile, in sede di iscrizione dell’azienda, il modulo «Dichiarazione di parentela» attraverso il quale il datore di lavoro o il consulente dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
La dichiarazione verrà richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.