Si rinnova anche se in misura ridotta lo sgravio contributivo per il settore della pesca. Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2020 dello sgravio contributivo nella nuova misura del 44,32%. A precisarlo è l’Inps, nel messaggio n. 284/2020, illustrando la novità della legge Bilancio 2020 (art. 1, comma 607, della legge n. 160/2019).
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge n. 388/2000 (la Finanziaria del 2001) e successivamente prorogata anno dopo anno sino a stabilizzarsi praticamente dal 1° gennaio 2018. L’incentivo consiste dello sgravio contributivo a favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari. Originariamente la riduzione era del 70 per cento dei contributi e premi assicurativi dovuti da imprese e lavoratori per gli anni dal 2000 al 2003. Successivamente, però, la misura dello sgravio è stata più volte ridotta dal 70 per cento fino ad attestarsi, a partire dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07 per cento (per l’effetto dell’articolo 1, comma 693, della legge n. 205/2017)
I destinatari
Lo sgravio spetta sia al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), sia a quello sottoposto alle norme di cui alla legge n. 250/1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). Inoltre, relativamente alle imprese della pesca costiera, lo sgravio deve essere riferito esclusivamente al “personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione”, cioè al personale italiano ed a quello appartenente ai Paesi dell'Unione Europea.
Si rammenta, peraltro, che il personale deve risultare “imbarcato” sulle navi: a) iscritte nelle Matricole delle navi maggiori e nei Registri delle navi minori e dei galleggianti nazionali, quindi battenti bandiera italiana, appartenenti alla terza e quarta categoria delle navi da pesca con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all'esercizio della pesca costiera; b) iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti, tenuto dagli ispettori di porto con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all’esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari. Naturalmente non può godere dell'agevolazione il personale adibito alla pesca da impianti, quello impiegato in imbarcazioni da diporto, nonché, per quello che esercita la pesca da terra. La contribuzione oggetto dello sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore.
La nuova rimodulazione dal 1° gennaio 2020
La legge di Bilancio del 2020 (art. 1, comma 607, della legge n. 160/2019), da ultimo, ha disposto che “a decorrere dall’anno 2020 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”. Conseguentemente, ricorda l'Inps le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a partire dal periodo di competenza gennaio 2020 (denuncia contributiva da presentare entro la fine del mese di febbraio), sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32 per cento. Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice "R830" presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.