In particolare per i soggetti assicurati presso la predetta gestione e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico l'articolo 8 della legge reca il prolungamento della durata del congedo parentale dagli attuali 3 mesi a 6 mesi unitamente alla possibilità di fruire del congedo parentale non più solo entro il primo anno di vita del bambino (come attualmente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino entro un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza). Per accedere al congedo parentale, inoltre, non sarà più richiesto il versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva dello 0,5% nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti il parto ove il congedo venga fruito entro il primo anno di vita del bambino. Il requisito dovrà essere, invece, soddisfatto ove il congedo venga fruito tra il primo ed il terzo anno di vita del bimbo. La misura del trattamento economico di congedo parentale resta pari al 30% del reddito preso a riferimento per la determinazione dell'indennità di maternità (ovvero il 30% del reddito percepito nell'anno antecedente il periodo indennizzabile).
Sul fronte sociale vanno, poi, registrate altre due novelle. Le lavoratrici potranno godere dell'indennità di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall’attività lavorativa ed il diritto per i lavoratori che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio a condizione che la sospensione venga chiesta dal lavoratore (la sospensione, però, potrà essere negata qualora venga meno l'interesse del committente).
L'altra novità è il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione sarà ammessa per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Infine, per quanto riguarda l'indennità di malattia la legge 81/2017 estende il diritto all'indennità ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" e ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento equiparando tali periodi alla degenza ospedaliera (già attualmente indennizzati).
La delega sulla revisione dell'indennità di maternità e di malattia
Il provvedimento contiene, inoltre, una delega che consente al Governo di incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata, tra cui proprio le prestazioni a tutela della maternità e della malattia, attraverso un aumento dell'aliquota di contribuzione in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali. Un passaggio questo che ha suscitato un certo malumore tra gli iscritti che non vedono di buon occhio il dover far fronte ad un ulteriore esborso contributivo.
In particolare, per quanto riguarda l'indennità di maternità, il disegno di legge conferisce la facoltà al Governo di ridurre i requisiti di accesso, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione aggiuntiva dovuta (lo 0,5% prima menzionato), nonché introduzione di minimali e massimali; sull'indennità di malattia l'esecutivo potrà incrementare la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni. Il decreto legislativo dovrà essere adottato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 81/2017, cioè entro il 14 giugno 2018.