La franchigia fiscale di 1.000€ introdotta dal 1° gennaio 2017 a favore degli orfani titolari di pensione ai superstiti non si estende alle pensioni erogate dalle Casse Professionali ma solo ai trattamenti erogati dall'INPS. Lo precisa l'Agenzia dell'Entrate in risposta ad un interpello proposto da Cassa Dottori Commercialisti (risposta n. 681 del 7 Ottobre 2021).
Orfani
Come noto l'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha previsto che le pensioni erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS, concorrono alla formazione del reddito per l'importo eccedente 1.000€. In sostanza la norma ha introdotto una franchigia che determina un vantaggio fiscale per tutti gli orfani titolari di pensioni ai superstiti.
Fuori i figli dei liberi professionisti
L'amministrazione fiscale osserva, tuttavia, che nessun riferimento è rinvenibile riguardo alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali. In tal senso, osserva l'Agenzia, «qualora il Legislatore avesse ritenuto di non porre limitazioni all'ambito applicativo dell'agevolazione in argomento, sarebbe stato sufficiente prevedere la tassazione delle pensioni di reversibilità corrisposte agli orfani senza alcun altra specificazione».
Pertanto, l'Amministrazione, ritiene che l'esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00 si renda applicabile solo alle pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità) erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle gestioni INPS (lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata).
L'Agenzia non lo spiega ma, peraltro, bisognerebbe prendere in considerazione anche la circostanza che la pensione indiretta agli orfani possa essere erogata nella formula del cumulo dei periodi assicurativi tra le gestioni INPS e le Casse Professionali. In tal caso essendoci una quota di pensione erogata dalle gestioni pubbliche obbligatorie l'agevolazione fiscale potrebbe essere applicabile. Sul punto sarà opportuno un chiarimento.