Anche quest'anno i contribuenti potranno controllare tutte le singole trattenute/rimborsi mensili attraverso l'apposito servizio "assistenza fiscale (730/4)" disponibile sul sito istituzionale dell'Ente di Previdenza. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 2640/2024 in cui riepiloga i termini del servizio di assistenza fiscale svolto in qualità di sostituto di imposta.
Assistenza fiscale
I chiarimenti riguardano l'assistenza fiscale svolta dall'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, a favore dei contribuenti che hanno scelto di ricevere i conguagli fiscali, a debito o a credito, scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730) direttamente dall'INPS sulle prestazioni erogate dall'ente nell'anno 2024.
Questa facoltà, spiega l'ente di previdenza, riguarda esclusivamente i soggetti che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF (ad esempio una pensione, anche di reversibilità, oppure una disoccupazione indennizzata) e cioè sia configurabile un rapporto di sostituzione d'imposta con l'INPS; non può instaurarsi laddove si percepiscano prestazioni esenti da prelievo fiscale come le pensioni erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale o assegni familiari). Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2024.
Il servizio INPS
Per consentire la verifica delle risultanze contabili (cioè la presenza di debiti o crediti fiscali da conguagliare) l'INPS ha reso disponibile ai contribuenti il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accessibile attraverso il sito istituzionale INPS oltre che dall'app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App Store.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Oltre alla funzione di consultazione l’Inps spiega che i contribuenti possono trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2024. E' possibile anche richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.
Termini per il conguaglio
Come di consueto i conguagli a debito o a credito derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale vengono effettuati sulla rata della pensione di agosto. In caso di richiesta di rateazione del debito il pagamento deve concludersi entro il mese di novembre. Ciò significa che qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
Ove non sia possibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti spettanti) l'ente di previdenza invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente.
L'Inps ricorda che in caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate, ma non saranno dovuti gli acconti delle imposte per il 2024. Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025, potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi potranno chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre potrà fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.