Pensioni, arriva lo sconto sui contributi per artigiani e commercianti

Giovedì, 08 Gennaio 2015
La legge di stabilità consente agli esercenti attività d'impresa, artigiani e commercianti, iscritti alla gestione IVS e che hanno scelto il cosiddetto regime forfettario dei minimi di fruire di un regime previdenziale agevolato secondo il quale è possibile il pagamento dei contributi previdenziali solo sul reddito effettivo e non più sul minimale contributivo.

Kamsin Per i commercianti e gli artigiani arriva uno sconto sui contributi previdenziali. La legge di stabilità (commi 77-84 dell'articolo 1, legge 190/2014) riserva un trattamento di favore per chi esercita attività di impresa e aderisce al regime dei minimi: il pagamento dei contributi previdenziali potrà essere determinato in base al reddito dichiarato dal contribuente e non piu' sul minimale contributivo. In pratica gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti avranno la facoltà di versare la contribuzione INPS in percentuale rispetto ai redditi percepiti senza piu' dover effettuare il versamento dei contributi fissi.

L'intento della misura è quello di far pagare meno i titolari di attività commerciali che soffrono la crisi. In questo contesto i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dovranno pagare unicamente a a saldo ed in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il beneficio avrà tuttavia un costo. Infatti qualora l'imprenditore percepisca un reddito inferiore al minimale contributivo previsto verserà una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma accumulerà un montante contributivo inferiore non piu' coincidente con l'anno solare e proporzionalmente riducibile in base alla somma effettivamente versata (si veda l'esempio). Per questo motivo il regime contributivo di favore è opzionale.

Gli effetti - Immaginando che per il 2015 il resti confermato il reddito minimo 15.516 euro gli artigiani e i commercianti, optando per il regime contributivo agevolato, potranno versare un contributivo inferiore a 3.451,99 euro (artigiani) e 3.465,96 euro (commercianti), cioè il minimale contributivo. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Ad esempio se il versamento contributivo determinato in base al reddito fosse di € 1.726,06, che rappresenta i 6/12 dell’importo “minimo”, verrebbero accreditati solo 6 mesi, invece di 12 e quindi l’anno non sarebbe completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso adesione al regime contributivo agevolato vengono meno le riduzioni contributive previste per la generalità degli ultra sessantacinquenni e per gli under 21enni.

La misura vale soltanto per imprese e artigiani. Nulla cambia per gli autonomi iscritti alle Casse private legate agli ordini professionali, per i quali bisognerà continuare a versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

Le modalità - Per fruire del nuovo regime contributivo i lavoratori che intraprenderanno una nuova attività dovranno presentare una specifica comunicazione telematica indirizzata all'Inps (attualmente non ancora diffusa dall'Istituto) al momento dell'apertura della partita Iva. Per coloro invece che già esercitano l'attività d'impresa dovranno inviare un modulo entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.

I Vincoli - La legge di stabilità stabilisce che il regime contributivo di favore è legato a doppio filo con quello previsto per i redditi e le partite Iva. Ciò significa che nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato. Allo stesso modo, nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni. Inoltre la cessazione dal regime dei minimi obbligherà i lavoratori dall'anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario e soprattutto la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali qualora il contribuente in futuro torni a rispettare i requisiti richiesti per l'inclusione nel regime dei minimi.

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