Regime agevolato
L’articolo 1, comma 273 e 274 della legge n. 145 del 2019, consente dal 2019 alle persone fisiche titolari dei redditi da pensione , erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno - con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti - di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, per un periodo complessivamente pari a 10 anni (l'anno di esercizio di opzione ed i nove anni successivi ai sensi della recente modifica apportata dal DL 34/2019). I Comuni interessati sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Attratto dal citato regime un cittadino straniero aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se il predetto regime fosse applicabile al titolare, oltre di pensioni erogate da soggetti esteri, anche di pensioni erogate da soggetti residenti in Italia (l'Inps) in relazione alle diverse attività lavorative svolte nel corso della carriera. L'interessato, infatti, pur residente negli Usa era titolare di una pensione italiana oltre che di una pensione belga ed un'altra conseguita negli Stati Uniti.
La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
Secondo l'Agenzia delle Entrate la risposta è positiva. L'Amministrazione spiega, infatti, che rientrano nell'ambito della cd. flat tax, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale agevolato. In sostanza la circostanza che l'interessato sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS non è ostativo all'applicazione della flat tax. In tal caso, tuttavia, il regime agevolato sarà applicabile esclusivamente sulle pensioni erogate dagli enti esteri (USA e Belgio) mentre sulla pensione erogata dall'Italia continuerà ad applicarsi il regime ordinario.