Durerà più a lungo la flat tax per i pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno. Invece che sei il regime agevolato, opzionale, durerà dieci anni. Le modifiche sono contenute nell'articolo 5-bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) approvato la scorsa settimana dal Parlamento. Tre le modifiche approvate dal legislatore animante dall'obiettivo di rendere più attraente la misura. Da un lato si elimina il riferimento ai redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione; si allungano da sei a dieci periodi di imposta la validità dell’opzione; si consente di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
Regime Agevolato
L’articolo 1, comma 273 e 274 della legge n. 145 del 2019, consente dal 2019 alle persone fisiche titolari dei redditi da pensione , erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno - con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti - di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. I Comuni interessati sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta; è valida complessivamente per i sei anni. L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato recentemente la materia con il provvedimento del 31 maggio 2019.
Regime esteso per nove anni
L'articolo 5 bis del decreto legge 34/2019 con una prima modifica elimina dal regime agevolato i redditi percepiti da fonte estera con l'obiettivo di circoscrivere con maggiore precisione l'ambito di applicazione del predetto regime. A seguito della modifica, pertanto, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato (cioè, in sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti).
Viene, inoltre, esteso da sei a dieci il numero di periodi di imposta in cui l’opzione è efficace con l'obiettivo di rendere più attraente in termini di durata il regime.
Infine una terza modifica consente al contribuente di sanare l'omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, con prosecuzione del regime agevolato, mediante il versamento entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione. In tale ipotesi rimane ferma la disciplina delle sanzioni previste per i ritardati ovvero omessi versamenti diretti (articolo 13. D.Lgs. n. 471 del 1997).