Niente totalizzazione internazionale dei contributi tra Italia e Moldova ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione. Pertanto in caso di rimpatrio in Moldova l’extracomunitario che abbia lavorato in Italia potrà acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia all’età di 67° anni in deroga al requisito minimo di 20 anni di contributi a condizione che il primo accredito contributivo decorra dopo il 31 dicembre 1995. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 28/2024 in cui illustra i dettagli della convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Moldova ratificata con legge n. 94/2023 ed in vigore dal 1° dicembre 2023.
Convenzione
La convenzione regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. Siccome, spiega l’Inps, la normativa italiana già prevede l’esportabilità di tali prestazioni per i paesi extracomunitari, la novità dell’Accordo risiede nel concedere l’esportabilità di alcune prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova.
Le prestazioni in parola (secondo la disciplina moldava) sono la pensione per limite d’età; la pensione di disabilità causata da una malattia generale; la pensione e l’indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; la pensione ai superstiti. Restano inesportabili in Italia (perché espressamente non previste dall’Accordo) le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
Dal punto di vista italiano l’Inps conferma che sono esportabili tutte le pensioni, dirette ed indirette, anche di invalidità maturate sia nella gestione privata che nella gestione pubblica oltre che le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Inail. E’ inesportabile l’assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale (es. prestazioni di invalidità civile). Restano esportabili, invece, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale in quanto previste dalla normativa italiana di riferimento.
Presentazione delle domande
Le domande di pensione italiane, spiega l’Inps, devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto.
Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati.
Pagamento delle Prestazioni
In merito la Convenzione stabilisce il principio secondo il quale le rispettive istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
Niente totalizzazione
Uno degli aspetti che stressa l’Inps è l’assenza nella Convenzione del diritto alla totalizzazione dei periodi maturati ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione. Ciò significa che l’extracomunitario che abbia lavorato in Italia non acquisirà il diritto a pensione italiana in assenza del raggiungimento di un diritto autonomo nel nostro regime previdenziale (es. 67 anni e 20 anni di contributi). Di conseguenza ai fini dell’aumento dell’anzianità contributiva in Italia sarebbe possibile riscattare il lavoro svolto all’estero ai sensi dell’articolo 51, co. 2 della legge n. 153/1969.
A tal fine, ricorda l’Inps, resta però applicabile l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189 secondo cui, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione.
Documenti: Circolare n. 28/2024