La Totalizzazione Internazionale
La totalizzazione estera consente ai lavoratori che hanno svolto periodi di lavoro di natura subordinata o autonoma in uno o più stati dell'Unione Europea compresa l'Islanda, il Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di sommarli con quelli versati in Italia ai fini della concessione di una prestazione previdenziale che viene pagata pro quota da ciascuno degli Stati presso cui questi ha contribuito. La totalizzazione opera a condizione che i periodi in questione non risultino coincidenti da un punto di vista temporale e che, nell'ambito dello Stato che concede la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno.
Si tratta di un principio importante, frutto dei Regolamenti Comunitari, perchè consente all'interessato di guadagnare una pensione anche se non ha raggiunto, in nessuno di tali paesi, i requisiti contributivi per richiederla. Si immagini ad esempio il caso di un lavoratore abbia versato in Italia 15 anni di contributi e in Germania altri 10 e al compimento dell'età richiesta voglia accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Se non esistesse la totalizzazione internazionale il lavoratore non avrebbe la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia poiché non avrebbe perfezionato il requisito contributivo minimo dei 20 anni nella gestione italiana. In suo soccorso però la totalizzazione gli consente di valorizzare i contributi maturati della gestione estera sommandoli a quelli presenti nella gestione previdenziale italiana.
I requisiti per il pensionamento
Per la liquidazione della quota pensione a carico delle gestioni previdenziali italiane valgono le medesime regole previste per la generalità degli assicurati: bisogna, pertanto, raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata stabiliti dalla Legge Fornero (67 anni di età e 20 di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica) oltre che gli eventuali altri requisiti per la maturazione del diritto a pensione. Si pensi, ad esempio agli importi soglia previsti per chi è nel contributivo, di 1,5 o 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (cfr: Circolare Inps 119/2012). Con il vantaggio, come accennato, che i requisiti contributivi (nonchè l'importo soglia) per il diritto a pensione possono essere raggiunti sommando la contribuzione versata all'estero. I periodi esteri si conteggiano, inoltre, nella determinazione dell'anzianità contributiva sia per il diritto che per conteggiare l'anzianità contributiva maturata al dicembre 1992 e al dicembre 1995. Per determinare il sistema di calcolo (misto o contributivo) e in particolare da quando decorre il primo accredito (es. ante 1996), deve essere accertata tenendo conto anche dei periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati membri. La domanda di pensionamento deve essere effettuata presso lo Stato in cui l'interessato ha lavorato da ultimo la quale sarà competente all'istruzione del procedimento anche nei confronti degli altri Stati.
Il calcolo della Pensione
Per quanto riguarda la misura del trattamento pensionistico liquidato a carico dell'assicurazione italiana è calcolato in base ai contributi versati in Italia e nel paese estero. In pratica ciascun ente di previdenziale liquidera' un assegno in base agli anni di contribuzione maturati secondo le regole previste in tale ordinamento considerando i periodi di lavoro svolti all' estero. L'importo così calcolato è, tuttavia, virtuale in quanto l'ente metterà in pagamento solo quello corrispondente ai contributi versati in ciascun paese applicando una percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra i periodi contributivi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato.
Si immagini, ad esempio, un dipendente cessato dal servizio con 35 anni di anzianità, di cui 5 anni svolti all'estero. Per determinare l'importo che l'Inps deve mettere in pagamento occorre prima stabilire l'importo della PAL virtuale, calcolata cioè sui 35 anni, pari per ipotesi a 25mila euro. Per determinare l'importo spettante si dovrà sottrarre proporzionalmente i periodi maturati della gestione estera a quelli teorici e quindi utilizzarli per determinare il trattamento effettivo. In numeri 30/35 x 25.000 euro = 21.428 euro. Tale importo sarà la pensione effettiva messa in pagamento dallo Stato italiano, alla quale si aggiungerà la quota pagata dallo Stato estero sempre calcolata sulla base delle regole predette.
Ove tuttavia la prestazione nazionale risultasse più favorevole rispetto a quella maturata con il pro-rata verrà messo in pagamento l'importo della prima. I regolamenti comunitari stabiliscono, infatti, che l’interessato ha diritto a percepire, dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e quello risultante dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.
Stati al di fuori dell'Unione Europea
Se invece l'accredito è avvenuto in un paese Extra Europeo bisogna distinguere sulla base dell'esistenza di una convenzione siglata dall'Italia con il paese interessato. Se esiste una convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale e previdenziale il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa. Ogni convenzione opera in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i Paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare. Gli Stati convenzionati con l'Italia sono: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada/Quebec, ex Jugoslavia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di Corea, Croazia, San Marino, Santa sede,Tunisia,Turchia, USA, Uruguay, Venezuela.
Se non esiste alcuna convenzione di natura bilaterale il lavoratore potrà maturare la pensione in base solo in base alle regole vigenti nello Stato estero e potrà chiedere, eventualmente, il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla pensione in Italia.
Documenti: Circolare Inps 88/2010; Circolare Inps 119/2012