I titolari di prestazioni previdenziali, che intendano rinunciare in misura totale o parziale alle detrazioni per reddito (ai sensi dell’articolo 13 del TUIR) sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno Lo ribadisce l’Istituto previdenziale nel messaggio n. 3458/2024 pubblicato sul sito istituzionale.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5/3/2008 e art. 7 del TUIR), ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7 del TUIR, l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all’articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. Parimenti, il documento conferma che devono essere annualmente comunicate all’Istituto le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.
L'Inps informa, pertanto, che i contribuenti possono presentare le relative richieste compilando l’apposita dichiarazione on line tramite il servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” e che, a partire dal 16 ottobre 2024, è possibile acquisire le suddette richieste anche per l’anno d’imposta 2025. Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi della normativa vigente procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui al citato articolo 13 sulla base del reddito erogato.
A seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, l'Inps spiega che è opportuno comunicare anche i dati relativi ai figli a carico, ancorché si riceva l’assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2025) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.