I giudici tributari di Milano ribadiscono che le pensioni privilegiate tabellari hanno carattere risarcitorio anche con riguardo ai militari di leva.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 505/2014 pronunciata dalla sezione numero 38 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, le pensioni privilegiate tabellari assegnate anche ai militari di leva hanno solo carattere risarcitorio e dunque vanno equiparate a quelle di guerra e vengono dunque esentate dalle tasse.
La questione era nata da un militare di leva che, a causa di un'infermità conseguita in servizio, aveva ricevuto dal Ministero della Difesa una pensione tabellare privilegiata decurtata tuttavia delle relative ritenute fiscali. L'amministrazione della Difesa aveva ritenuto che la pensione avesse una natura reddituale diventando quindi assoggettabile alle ritenute Irpef. Il militare aveva richiesto il rimborso di tali somme portando l'amministrazione innanzi alla Commissione regionale di Milano. I giudici tributari gli hanno dato ragione in quanto le ritenute fiscali erano state "indebitamente applicate".
Nelle motivazioni depositate in sentenza il giudice ha ritenuto che il "trattamento pensionistico percepito dal ricorrente abbia esclusivamente carattere risarcitorio in quanto la diminuita capacità lavorativa trova il suo presupposto nella condizione di invalidità del soggetto del tutto indipendentemente dal servizio prestato".
I giudici tributari hanno quindi rappresentato che non possono sussistere cause ostative all'equiparazione delle pensioni privilegiate tabellari a quelle di guerra che hanno una funzione chiaramente di tipo risarcitorio.
Nelle conclusioni il Collegio Regionale Lombardo ha dunque confermato il diritto al rimborso delle ritenute fiscali indebitamente applicate dal Ministero della Difesa ed ha anche aggiunto che l'esenzione, oltre alle pensioni erogate ai militari per infermità, menomazioni e lesioni riportate per causa di servizio, spetta anche ai militari di leva.