Più rigido il requisito della prevalenza ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore di SRL

Bernardo Diaz Mercoledì, 31 Ottobre 2018
La corte di cassazione prosegue l'attività ermeneutica circa i canoni che legittimano l'iscrizione alla gestione commercianti anche del socio amministratore di SRL.
Continua l'attività interpretativa della Corte di Cassazione circa i requisiti che legittimano l'iscrizione del socio amministratore di SRL alla gestione commercianti. Si tratta di un terreno impervio in cui nonostante le numerose pronunce resta un'ampia area grigia in cui ogni caso è diverso dall'altro. Dopo la recente sentenza numero 26026 del 17 Ottobre in cui sono stati meglio ribaditi i confini tra attività amministrativa e operativa che giustifica la duplicazione dell'obbligo assicurativo questa volta i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sull'altro requisito - necessario per la costituzione dell'obbligo assicurativo presso la gestione dei commercianti ai sensi dell'articolo 1, co. 203 della legge 662/1996 - e cioè l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale. Lo fa con la sentenza numero 26680 del 22 Ottobre 2018 in cui il Supremo Collegio è stato tirato in causa a seguito di un ricorso dell'Inps.

La questione

La questione è interessante per l'interprete perchè domandava ai giudici di legittimità se per dare luogo all'iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore di SRL dovesse dimostrarsi o meno che questi avesse personalmente svolto un ruolo operativo nella gestione aziendale che, per intensità e pregnanza, fosse risultato prevalente rispetto a quello esercitato dalla restante forza lavoro impegnata nell'attività aziendale. Nel caso sottoposto alla Corte era stato dimostrato nel corso dell'attività di merito che l'azienda aveva un dipendente con mansioni di responsabile della gestione ordini ed un'impiegata part-time, i quali si occupavano anche della contabilità, la cui attività era coordinata e controllata dall'amministratore e che quest'ultimo impartiva direttive e ne verificava l'operato. Secondo la Corte d'Appello lo svolgimento di tale attività, seppure di carattere operativo e quindi ulteriore rispetto a quella dell'amministratore, non integrava i requisiti per la doppia assicurazione in quanto dal giudizio di merito era stato accertato che tale attività non era risultata prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa essendo risultata finalizzata esclusivamente alla direzione e supervisione dell'operato dei dipendenti.

La decisione

Secondo la Cassazione, invece, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell'INPS) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. "Va assicurato alla gestione commercianti - spiegano i giudici nelle motivazioni - il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. In altri termini l'orientamento dei giudici è che la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale non deve riferirsi all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e alla sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno nonché rispetto agli altri fattori produttivi quanto, piuttosto, alla prevalenza rispetto ad eventuali ulteriori personali attività lavorative, senza considerare quella prestata come amministratore di SRL.

"Una tale accezione del requisito della "prevalenza" - spiegano i giudici - , infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa".

L'orientamento non è indifferente per l'interprete dato che viene di fatto affermata l'iscrivibilità alla gestione commercianti dell'amministratore che partecipa al lavoro aziendale a prescindere dal fatto che l'attività prevalente resti quella di amministratore o che l'attività aziendale prestata risulti non prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. L'unico argine per evitare l'assoggettamento all'obbligo assicurativo resterebbe, in questi casi, quello di dimostrare l'assenza dell'abitualità dell'attività "operativa" prestata dal socio amministratore.

 

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