Anno Bianco, l’Inps completa i controlli

Venerdì, 28 Giugno 2024
L’Istituto ha verificato l’effettiva assenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o di una pensione diretta erogata da qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Accertato anche il calo del fatturato ed il possesso della regolarità contributiva.

Completata la verifica relativa alla spettanza dell’esonero contributivo relativo al 2021 (cd. anno bianco) in favore dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti con partita iva) iscritti all’Inps. Lo rende noto lo stesso Inps nel messaggio n. 2406/2024 in cui spiega che l’esito delle verifiche è disponibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento presso la quale l’interessato ha presentato la domanda. Se il controllo è risultato negativo il contribuente dovrà procedere al versamento dei contributi (maggiorato dalle sanzioni civili) salva la possibilità di presentare istanza di riesame.  

Anno bianco

Come noto la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2021) ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro. Tra i requisiti occorreva aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si applicano a chi ha avviato l'attività nel corso del 2020.

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Si rammenta che se l'interessato ha un rapporto di lavoro subordinato o acquisisce lo status di pensionato l'esonero potenzialmente si riproporziona su base mensile.

La domanda di esonero andava presentata all'INPS entro il 30 settembre 2021. La contribuzione che forma oggetto di esonero è quella di competenza dell'anno 2021 in scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno. L'Inps ha regolato l'istituto con la Circolare n. 124/2021.

Controlli completati

Alla fine del 2021 l’Istituto ha completato la prima fase della verifica dei requisiti tra cui, in particolare, l'accertamento dell'iscrizione ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestione separata INPS), assenza di contratto di lavoro subordinato, assenza di titolarità di pensione diretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità). L'esito è stato visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa oltre all’importo concesso a titolo di esonero. Tale importo è stato riconosciuto provvisoriamente nelle more del completamento delle ulteriori fasi di verifica dei requisiti concessori.

Ebbene l’Inps spiega di averle completate a distanza di oltre due anni. In particolare è stata accertata l’effettiva assenza di un contratto di lavoro subordinato e l’assenza di titolarità di una pensione diretta; l’accertamento del calo del fatturato; la verifica del reddito non superiore a 50mila euro; la regolarità contributiva; il rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio imposte dall’UE.

L’esito di tali verifiche, spiega l’Inps, è reso disponibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Ove l’esito abbia comportato una riduzione dell’esonero originariamente riconosciuto, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva maggiorata delle sanzioni civili.

Avverso gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.

Documenti: Messaggio Inps 2406/2024

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