In sostanza le principali tipologie di spesa comunicate sono quelle relative a ticket, dispositivi medici CE, prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche, prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazioni chirurgiche, ricoveri ospedalieri, al netto del comfort, certificazioni mediche. I problemi per i contribuenti nascono però con le spese per l'acquisto di farmaci e dispositivi sanitari che, in gran parte, non sono stati inseriti dalle Entrate nel modello precompilato.
Quest'anno, in base alle norme vigenti per l'anno 2015, infatti non sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate e, quindi, non sono state riportate nella dichiarazione precompilata le spese sanitarie sostenute nei confronti di soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (per esempio, parafarmacie, rivenditori di articoli sanitari) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (per esempio, ottici, podologi, fisioterapisti), ma non operano nell'ambito di strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari. Inoltre, a causa di difficoltà tecniche legate alle modalità di conservazione dei dati, le farmacie non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate la gran parte delle spese per farmaci sostenute dai cittadini nel corso del 2015. Pertanto, al fine di non disorientare i contribuenti fornendo loro un dato parziale, l'amministrazione fiscale ha preferito non utilizzare le limitate informazioni pervenute dalle farmacie, mettendo invece a disposizione dei contribuenti tutti i dati relativi ai ticket farmaceutici (ricette rosse) che l'Agenzia ha acquisito direttamente dal Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia ricorda che solo a partire dall'anno d'imposta 2016 (precompilata 2017) si prevede l'invio completo dei dati relativi ai farmaci. Come dire che per quest'anno i contribuenti dovranno continuare ad inserirle da soli.
Rimborsi per prestazioni sanitarie non erogate
Quest'anno sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali. Questi rimborsi, ricordano dall'Agenzia, vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie. In particolare non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati sia dal datore di lavoro o ente pensionistico che dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20 non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda rimborsi eventualmente ottenuti l'anno scorso l'Agenzia ricorda che non è conoscenza se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Pertanto i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Dove si trovano le spese sanitarie nel modello precompilato
In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Unico. Le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.