Cambia il regime fiscale applicabile a partire dal prossimo 1° luglio 2014 ai redditi di capitale e diversi percepiti dalle Casse di previdenza dei professionisti. La tassazione passerà al 26%.
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Il decreto Irpef colpisce anche la tassazione dei rendimenti di natura finanziaria dei fondi pensione. Se infatti fino al 30 giugno 2014 i redditi di capitale e diversi percepiti dagli enti previdenziali dei professionisti saranno tassati nella misura del 12,5% se riferiti a titoli di Stato, e al 20% negli altri casi, dal 1° luglio, le plusvalenze e i redditi di capitale relativi a tale categoria di titoli subiranno un prelievo pari al 26% del loro ammontare.
«Le Casse previdenziali – spiega un comunicato dell'Adepp, l'associazione nazionale degli enti previdenziali privati – vengono trattate alla stregua di fondi speculativi, quando invece il nostro compito è quello di creare e far rendere la pensione di due milioni di professionisti. L’attuale tassazione delle rendite del 20% costa alla previdenza privata circa 450 milioni di euro, che si traduce in una riduzione delle future pensioni, già molto basse, di circa l’8%, con l’aliquota al 26% si sale a circa il 12% delle prestazioni attese”.
“Con la tassazione al 26% anche per le Casse, si mette in atto una gravissima lesione del diritto, per gli iscritti, a essere considerati uguali agli altri cittadini italiani ed europei, dato che chi versa all’Inps non è soggetto ad alcuna tassazione, mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private ha una tassazione compresa tra lo zero e il tre per cento”.
L'aggravio secondo l'Adepp inciderà ovviamente sia sulla sostenibilità delle prestazioni attualmente erogate dalle Casse, che sulle future pensioni che verranno erogate ai professionisti in attività. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche erogate, continua a essere agevolata la tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione appartenenti alla previdenza complementare in quanto alla rendita erogata agli iscritti viene applicata un'aliquota massima del 15% al netto della parte derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo. Nel caso delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali dei professionisti, le prestazioni sono totalmente assoggettate a Irpef, senza tener conto dei rendimenti già tassati in capo alle Casse.
Agli iscritti agli enti previdenziali dei professionisti resta il fatto che non vi è alcun limite alla deducibilità Irpef dei contributi ivi versati, mentre per quelli versati alle forme di previdenza complementare è in vigore un limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.