Saldo e Stralcio, Prorogati al 31 luglio 2019 i termini per l'adesione agevolata

Nicola Colapinto Giovedì, 04 Luglio 2019
La proroga riguarda anche i termini della cd. rottamazione-ter. La novità è contenuta nel DL Crescita.  I lavoratori autonomi e i professionisti potranno versare i contributi previdenziali iscritti a ruolo in misura ridotta se versano in condizioni di difficoltà economica.
Si riaprono i termini del Saldo e Stralcio e della Rottamazione-ter, gli strumenti per chiudere la partita nei confronti degli enti previdenziali rispetto alla contribuzione omessa. I contribuenti avranno sino al 31 luglio 2019, rispetto all'originaria data del 30 Aprile 2019, per presentare la relativa domanda all'Agenzia delle Entrate. Lo prevede un passaggio del decreto legge crescita (DL 34/2019) che sostanzialmente proroga di tre mesi il termine di scadenza per la presentazione delle relative istanze.

La proroga

I termini prorogati riguardano la cd. Rottamazione-ter con la quale il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive e il Saldo e Stralcio, cioè la possibilità per il debitore di poter conseguire anche una riduzione del capitale a seconda della condizione economica.

La riapertura riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al Saldo e stralcio o alla “rottamazione-terpresentate entro lo scorso 30 aprile. Per cui i contribuenti potranno presentare una dichiarazione di adesione (sia al Saldo e Stralcio che alla Rottamazione-ter) solo rispetto a debiti non precedentemente inseriti. Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.  Restano invariate le condizioni per l'accesso previste dalla legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), già anticipati ad inizio anno sulle pagine di questa rivista.

Saldo e stralcio

Il Saldo e Stralcio si rivolge alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in uno dei seguenti casi: 1) quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro; 2) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3).

Rientrano nella definizione agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dai contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (es. commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestione dei parasubordinati) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono previste percentuale ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare:

a) 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
b) 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
c) 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Chi aderisce alla procedura beneficia dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora; resta, invece, il pagamento dell'aggio dovuto all'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Resta inteso che chi utilizzerà il Saldo e Stralcio rischierà una pesante riduzione della copertura previdenziale sia ai fini del diritto che della misura della pensione non essendo prevista la copertura da parte dell'Inps o delle Casse Professionali della cifra originariamente dovuta e non versata a titolo di contribuzione IVS.

Rottamazione-ter in alternativa

Per i contribuenti che non versino nelle condizioni economiche di difficoltà resta ferma la possibilità di avvalersi della cd. rottamazione 2018 contenuta nel Dl 119/2018 utilizzabile anche per sanare i debiti contributivi i cui termini sono stati, come detto, prorogati anch'essi al 31 luglio 2019.

La rottamazione-ter, a differenza del saldo e stralcio, non prevede una riduzione del capitale dovuto ma solo la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e riguarda i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel caso della Rottamazione-ter si può scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

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