Sanatoria Lavoro Nero, Denunce all'Inail entro l'8 Agosto

Nicola Colapinto Mercoledì, 14 Luglio 2021
L'INAIL concede più tempo ai datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria senza presentare le denunce ed il pagamento dei premi assicurativi. I chiarimenti in un documento dell'Istituto assicuratore.

I datori di lavoro che non hanno ancora effettuato le denunce (di iscrizione e/o variazione) all'INAIL a seguito dell'adesione all'ultima sanatoria sul lavoro nero hanno tempo sino all'8 Agosto per farlo senza incorrere in sanzioni. Lo rende noto l'Inail nella circolare n. 20/2021, in cui spiega che l'adempimento consente l'annullamento degli atti ingiuntivi di versamento delle sanzioni.

Sanatoria

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno dichiarato ai sensi dell'articolo 103, co. 1 del dl n. 34/2020 la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani, comunitari o stranieri presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020. Come noto la domanda di emersione andava presentata, tra il 1° giugno ed il 15 agosto 2020, all'Inps per i cittadini italiani ed europei oppure allo Sportello Unico per l'immigrazione per le istanze dei datori di lavoro che riguardavano i lavoratori ExtraUe. La sanatoria ha operato solo in alcuni settori: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza persona; lavoro domestico a sostegno del bisogno familiare.

Per accedere alla sanatoria si doveva pagare un ticket di 500 euro a lavoratore e quindi un forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per tutti i periodi anteriori all'emersione che il DM 7 luglio 2020 ha fissato in misura pari a 300 euro per ciascun mese o frazione di mese dichiarato nella domanda per le regolarizzazioni nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e in 156 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona.

Decorrenza contributi

Come detto i termini di presentazione delle domande si sono chiusi il 15 agosto, salvo una riapertura dal 25 novembre al 31 dicembre per i datori di lavoro che avevano versato il ticket, ma non avevano fatto la domanda o l'avevano presentata all'Inps, al fine di portare correttamente a termine la sanatoria. Ai fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, spiega l'Inail, i premi dovuti dai datori di lavoro agricolo e da quelli domestici sono riscossi dall'Inps. Gli altri datori (es. quelli operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande) devono aprire le posizioni assicurative (Pat) all'Inail effettuando o la denuncia d'iscrizione o la denuncia di variazione (estensione o natura di rischio già coperto).

Istruzioni operative

In particolare l'Inail spiega che se il datore di lavoro che ha effettuato la regolarizzazione non è titolare di un codice ditta né della posizione assicurativa territoriale (Pat) deve presentare la denuncia d'iscrizione con l'apposito servizio online (cioè si deve iscrivere all'INAIL). Se, invece, già possiede codice ditta e Pat deve effettuare la denuncia di variazione, sempre tramite servizio online, se l'attività svolta dal lavoratore regolarizzato non rientra tra le lavorazioni già denunciate all'Inail. Se l'attività è già assicurata, invece, non è dovuta alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori vanno dichiarate con l'autoliquidazione annuale dei premi. Nei primi due casi (iscrizione o variazione) deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

  1. il 19 maggio 2020 per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Gli adempimenti vanno effettuati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 20/2021, quindi entro l'8 agosto.

Sanzioni

A seguito delle denunce, le sedi Inail annulleranno le sanzioni civili (cioè il 30% dei premi non versati fino al tetto massimo del 60% per il periodo di occupazione dell'anno 2020) elaborate in via automatica per il periodo tra data denuncia d'iscrizione o variazione e date decorrenza delle sanatorie. Infine, l'Inail precisa che, se il rapporto di lavoro s'interrompe prima della conclusione dell'emersione, per causa di forza maggiore o per altra causa, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare il premio per il periodo in cui il lavoratore ha prestato effettivamente l'attività lavorativa.

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