Sportivi in Naspi (o Dis-Coll) dal 1° luglio 2023

Lunedì, 20 Maggio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo. Via libera alla fruizione della Naspi per i lavoratori subordinati, professionisti o dilettanti, e della Dis-Coll per i dilettanti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  

Disoccupazione indennizzata anche ai lavoratori sportivi, professionisti e dilettanti. Dal 1° luglio 2023 spetta la Naspi a tutti i lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dall’ambito del professionismo o del dilettantismo. Idem per i dilettanti iscritti alla gestione separata dell’Inps se titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Restano fuori dalle tutele solo i lavoratori sportivi autonomi. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 67/2024 in cui spiega uno degli effetti della riforma operata dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

La riforma

La riforma del lavoro sportivo ha determinato, come chiarito dall’Inps nella Circolare n. 88/2023, l'estensione delle cd. tutele minori (maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, disoccupazione involontaria) ai lavoratori sportivi. In passato, infatti, l’unica tutela riconosciuta dalla legge n. 91/1981 era la pensione (IVS) garantita, peraltro, ai soli lavoratori sportivi iscritti al precedente Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi Professionisti (FPLS).

Lavoratori Subordinati

Dal 1° luglio 2023 tutti i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato (anche gli apprendisti) hanno diritto, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, alla Naspi alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti. La tutela, in particolare, concerne sia i lavoratori professionisti che i dilettanti iscritti al Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi (FPLS) a condizione che posseggano almeno 13 settimane di contribuzione (78 giorni) nel quadriennio anteriore la cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato (es. per licenziamento, dimissioni giusta causa, o scadenza del termine), cessazione che deve essere occorsa dal 1° luglio 2023 in poi.

Per i soli lavoratori sportivi titolari di contratto di apprendistato professionalizzante la tutela Naspi è scattata dal 1° gennaio 2022 in forza della previsione di cui all’articolo 1, co. 154 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 contenente la riforma degli ammortizzatori sociali) che ha riconosciuto, per le sole società sportive operanti del professionismo, la possibilità di stipulare detti contratti sin dal 1° gennaio 2022.

Le modalità di calcolo della prestazione e le sue caratteristiche sono le stesse, spiega l’Inps, degli altri lavoratori dipendenti. In particolare l’importo lordo del trattamento è pari al 75% della retribuzione mensile del quadriennio anteriore la cessazione se essa è inferiore a 1.425,21€ (1.352,19€ nel 2023); se superiore si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo entro un massimale mensile di 1.550,42€ (1.470,99€ nel 2023). La durata è pari alla metà delle settimane accreditate ai fini del diritto a pensione nel predetto quadriennio.

Collaboratori

I titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico sono stati iscritti alla Gestione Separata dell’Inps dal 1° luglio 2023 e, pertanto, dalla medesima data spetta la Dis-Coll. L’obbligo di assicurazione, come noto, scatta al superamento di 5.000€ di compensi annui, concorrendo a tal fine solo quelli erogati dal 1° luglio 2023 e comporta il versamento dell’aliquota aggiuntiva del 2,03%.

L’Inps spiega che i titolari dei predetti contratti possono accedere, per gli eventi di disoccupazione involontaria occorsi dal 1° luglio 2023, all’indennità Dis-Coll a condizione di possedere almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile antecedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (cd. «periodo di riferimento»).

La misura dell’indennità Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensile (cioè il reddito conseguito dal rapporto di collaborazione coordinata diviso per il numero di mesi o frazioni compresi nel periodo di riferimento) se esso è inferiore a 1.425,21€ (1.352,19€ nel 2023); se superiore si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio ed il predetto importo entro un massimale mensile di 1.550,42€ (1.470,99€ nel 2023). La durata è pari alla durata del rapporto di collaborazione nel periodo di riferimento nei limiti massimi di 12 mesi.

Rioccupazione

I titolari di Naspi che durante la percezione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a comunicare all’Inps il reddito annuo presunto con il cd. modello Naspi-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavortiva.

In presenza di Dis-Coll la dichiarazione deve essere resa solo per rioccupazione con contratti di lavoro autonomo, impresa individuale o altra collaborazione coordinata e continuativa atteso che la Dis-Coll non è strutturalmente cumulabile con il lavoro dipendente.

L’Inps spiega, infine, che l’obbligo di comunicazione non si realizza (sia per i fruitori di Naspi che Dis-Coll) nel caso di rioccupazione in attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo annuo non ecceda la soglia di 5.000€, concorrendo a tal fine solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023 in poi. A tal fine, si badi, concorrono tuttavia anche i compensi eventualmente erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Documenti: Circolare Inps 67/2024

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