Tutele previdenziali estese dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici. Da questa data, infatti, è entrato in vigore il D.lgs n. 36/2021con il quale il Governo ha esercitato la delega contenuta nella legge n. 86/2019 per il riordino del rapporto di lavoro sportivo. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 88/2023 nella quale illustra le conseguenze previdenziali per gli interessati. Fra i principi e criteri direttivi della Riforma vi è quello relativo all'individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e la conseguente estensione delle tutele previdenziali (es. maternità, malattia, infortunio).
Dilettantistici
Il decreto stabilisce il principio secondo il quale i lavoratori sportivi dilettantistici dal 1° luglio 2023 possono essere impiegati tramite rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con estensione delle tutele previdenziali ed infortunistiche proprie della natura giuridica del rapporto di lavoro.
Lavoratori Dipendenti
Così se trattasi di rapporti di lavoro di natura subordinata dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di assicurazione presso il Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi (Fpls) con le seguenti aliquote: 33% a titolo di IVS (23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico dell’assicurato) + 1% a titolo di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore ai sensi dl dl n. 384/1992) + il 3,1% a titolo di contributo di solidarietà (1% a carico del datore e 2,1% a carico dell’assicurato) ove dovuto ai sensi del dlgs n. 166/1997.
Si pagano pure le cd. «contribuzioni minori» (e si hanno diritto alle relative tutele) tra cui: 1,61% a titolo di Naspi; 0,20% a titolo di Fondo di Garanzia del TFR; 0,46% maternità; 2,22% malattia; 0,68% Cuaf e 0,50% come contributo FIS (0,80% oltre i cinque dipendenti).
Parasubordinati e Autonomi
Se trattasi di contratti co.co.co o prestazioni di lavoro autonome gli obblighi assicurativi (sempre con riguardo ai soli sportivi dilettantistici) vanno assolti presso la gestione separata dell’Inps a partire dal 1° luglio 2023.
Per i co.co.co nei dilettanti iscritti ad altre forme di previdenza l'aliquota è del 24%, mentre è del 27,03% per chi non ha altre iscrizioni (25 + 2,03 per maternità, malattia e Dis-Coll). In merito si segnala una differenziazione tra l'aliquota degli amministrativo-gestionali relativa ai soli mesi di luglio e agosto 2023 fissata al 35,03% (33 + 2,03% come contribuzione aggiuntiva a titolo di malattia, degenza ospedaliera, maternità e Dis-Coll), e quella successiva, che va invece al 25%. I professionisti con partita Iva saranno al 24% (già iscritti in altri fondi) e al 26,23% per i non iscritti (25 + 1,23 aggiuntiva per le tutele ISCRO, maternità, malattia e degenza ospedaliera).
Sia per collaboratori che per i professionisti è previsto uno “sconto contributivo” fino al 2027: le aliquote si applicheranno al 50% dei compensi e che gli obblighi previdenziali scattano solo per i compensi superiori ai 5 mila euro annui.
Le scadenze
Con riguardo agli sportivi dilettantistici titolari di rapporti di lavoro subordinato l’Inps spiega che il versamento della contribuzione previdenziale avverrà a partire dalla «competenza novembre 2023» da parte dei datori di lavoro con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. Nella stessa denuncia di «competenza novembre 2023», inoltre, i datori dovranno regolarizzare i periodi pregressi (da luglio ad ottobre 2023).
I versamenti dei contributi dovuti per i co.co.co per il periodo-luglio settembre dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre, mentre gli adempimenti entro il 31 dello stesso mese. Nessuna dilazione, invece, per gli obblighi relativi ad ottobre; i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 novembre, gli adempimenti entro il 30.
I titolari di partita IVA, invece, dovranno versare i contributi alle scadenze per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito).
Documenti: Circolare Inps 88/2023