Le società innovative potranno beneficiare di detrazioni e deduzioni delle spese di investimento in un limite di 2,5 milioni di euro.
Dopo diversi mesi di attesa il 20 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 che contiene le nuove norme attuative relative alle agevolazioni fiscali individuate dall'articolo 29 del DL 179/2012 per coloro che effettuino investimenti in startup innovative.
Come si ricorderà il decreto era l'ultimo passo necessario per rendere operativa questa disciplina. I soggetti interessati, è noto, sono le società di capitali di diritto Italiane non quotate costituite anche in forma cooperativa in possesso dei requisiti per essere qualificate come società innovative ai sensi del DL 179/2012 ed iscritte al Registro delle Imprese nella sezione speciale.
I benefici - Per i soggetti IRPEF l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 500.000 euro per i periodi d'imposta 2013-2016.
La somma massima detraibile annua quindi sarà pari a 95 mila euro. La detrazione, laddove di ammontare superiore all'imposta lorda di periodo al netto delle eventuali altre detrazioni spettanti al soggetto, potrà essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.
Per quanto riguarda i soggetti Ires invece viene prevista una deduzione dal reddito complessivo per un importo pari al 20% degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 1,8 milioni di euro sempre con riferimento ai periodi d'imposta 2013-2016. La deduzione massima raggiunge quindi i 360 mila euro.
La deduzione tuttavia può essere effettuata solo entro i limiti di reddito imponibile netto di periodo, cioè al netto delle eventuali perdite fiscali pregresse, e l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.
L'investimento può essere effettuato direttamente o indirettamente tramite Organismi di Investimento Collettivi o di altre società di capitali a condizione che i soggetti investano prevalentemente in start-up innovative. Il criterio della prevalenza si considera rispettato laddove i soggetti, al termine dell'esercizio, detengano titoli di tali società per un valore almeno pari al 70% del valore totale dei propri investimenti.
Il decreto attuativo prevede inoltre che la startup innovativa non possa ricevere investimenti annui superiori a 2,5 milioni di euro. La norma al riguardo è particolarmente severa. Prevede infatti che, laddove la startup riceva nel medesimo esercizio investimenti complessivi superiori a tale soglia, gli investitori perdano del tutto il diritto all'agevolazione, cioè anche con riferimento agli investimenti pari o inferiori a tale soglia.
Il decreto prevede inoltre che la fruizione del beneficio fiscale è condizionata al mantenimento dell' investimento nella startup per almeno due anni. Per limitare gli abusi l'eventuale cessione anche parziale dell'investimento prima del decorso dei 2 anni comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il soggetto di restituire le imposte risparmiate all'origine con la maggiorazione di interessi legali. Il contribuente decade dal beneficio anche laddove la startup perda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal DL 179 2012.