La data per il versamento dell'acconto di giugno della Tasi dipenderà dalle scelte dei Sindaci. Per le prime case il rischio è uno slittamento a dicembre.
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Per quest'anno i comuni hanno la facoltà nella determinazione delle aliquote della Tasi di effettuare un incremento ulteriore dell'aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vengono finanziate detrazioni d'imposta sulla prima casa o sulle unità immobiliare ad essa equiparata tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli previsti con l'applicazione dell'Imu. In pratica il carico fiscale generato dall'aumento dell'aliquota non deve essere superiore a quello che i contribuenti pagavano con l'Imu nel 2012.
A seguito delle modifiche apportate dal Parlamento al decreto legge 16 2014 gli effetti per i contribuenti potranno divergere a seconda se il Comune abbia fissato o meno le aliquote Tasi per il 2014. Pochi problemi nel caso in cui il Comune abbia, entro il 31 maggio, pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. In tal caso il contribuente si presenterà la cassa il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo dell'imposta pagando in base delle aliquote fissate dal comune.
Più complesse le regole se il comune non rispetta la data del 31 maggio. Se entro tale data il Comune non abbia determinato l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata per il primo anno di applicazione della Tasi dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota standard, pari all'1%; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno verrà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote fissate dal comune.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in assenza di una fissazione dell'aliquota entro il 31 maggio, il primo anno di applicazione della Tasi prevede invece che il versamento dell'imposta venga effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014.