Sono due le principali misure a sostegno del comparto turistico previste da DL n. 4/2022 convertito in Legge e approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 marzo 2022. La prima è un’agevolazione nuova, inserita in fase di esame parlamentare, è consiste nello sgravio integrale dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator, riconosciuto in via transitoria, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.
La seconda, invece, ripropone una decontribuzione già prevista dal «Decreto Agosto» nel 2020 e riconosciuta a fronte di assunzioni a tempo determinato e stabilizzazioni di lavoratori a termine o con contratto stagionale effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, fruibile da datori lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Per entrambe le misure si attendono le istruzioni da parte dell’INPS, ma alla lettera della norma sono chiari molti aspetti operativi.
Agenzie di viaggio e tour operator
Si tratta della decontribuzione integrale, del 100% quindi, sul versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e della contribuzione INAIL, per i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator. La misura, inserita in fase di esame parlamentare con l’aggiunta dei commi da 2-ter a 2-sexies all’art. 4 del D.L n. 4/2022, si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022. Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non danneggia la misura della pensione).
C’è un vincolo di bilancio. Il bonus viene, infatti, concesso nel rispetto del limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022 e nel caso di superamento anche in via prospettica, si legge nella norma, «non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori». Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esonero si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2022 e per il 2024, del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente». Infine, per l’operatività della misura, che rientra nella disciplina degli aiuti di Stato, si attende l’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero per il turismo e il settore termale
Il provvedimento contiene anche l’esonero integrale per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 da parte dei datori di lavoro del comparto turistico e degli stabilimenti termali. Il medesimo beneficio viene riconosciuto anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente e riguarda lavoratori assunti a termine o stagionali.
Lo sgravio trova applicazione per l’intera contribuzione, ad esclusione dei premi ei contributi INAIL, fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. Il periodo agevolabile sale a massimo 6 mensilità a partire dalla data trasformazione a tempo indeterminato del contratto, in caso di stabilizzazione del rapporto. Ma attenzione, il beneficio è riconosciuto nel rispetto di una misura massima, per singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua riparametrata e applicata su base mensile. In generale, dovrà comunque essere rispettato il limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022.
Infine, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata su base giornaliera ed è pari a 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.