Fisco

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Il Decreto legislativo sul riordino della tassazione su tabacchi ed e-cig, che dovrebbe andare in Cdm il 10 luglio, prevede un incremento delle accise sui tabacchi che si aggirerebbe sui 20 centesimi per le fasce alte e 10 per le fasce basse. Più soft l'intervento sulle e-cig, che dovrebbero avere uno 'sconto'. Kamsin Se confermato il previsto rincaro del prezzo delle sigarette sarà l'ennesimo intervento in materia del Governo certamente non per tutelare la salute pubblica, scoraggiando  l’ uso del tabacco. L'obiettivo è quello di tentare di recuperare parte del gettito per le casse dello stato del settore che nel 2013, complice la crisi, si è affievolito.

Non si tratta di un rincaro generico, ma pesato in modo da influire in vario modo tra gli attori del settore. Il rincaro infatti avviene mediante l’ aumento delle accise che sono composte da 2 componenti: una parte fissa ed una parte variabile. La parte fissa varierà dal 7 al 10% e la parte variabile, si incrementerà dal 58,5 al 58,6%: per i fumatori rincaro di 20 centesimi per il tipo Rothmans e 10 centesimi per il tipo Marlboro.

Da quanto previsto i rincari incidono maggiormente sui prodotti di fascia bassa che sarebbero stati “graziati” dalla riduzione dell’ incremento che inizialmente doveva essere di 40 centesimi sulla parte fissa. I produttori di fascia alta sono stati compensati da uno sconto del 60% su un nuovo prodotto in competizione con la sigaretta elettronica. Quest’ultima è molto penalizzata in quanto, anche se la bozza del decreto prevede una riduzione dell’ accisa del 40% rispetto alle sigarette, potrà essere soggetta ad una tassa che raddoppierebbe l’ attuale costo di ricarica.

Zedde

I contribuenti che per vari motivi non erano in  regola con l’ Istituto per i versamenti al 22 giugno 2013 potranno essere reinseriti in un piano di pagamento che prevede l’ estinzione del proprio debito in 72 rate.

Kamsin Termini riaperti per pagare a rate i debiti con il fisco. I contribuenti hanno tempo fino al 31 luglio per scegliere di pagare a rate il proprio debito con il fisco utilizzando la possibilità prevista dal decreto Irpef dello scorso aprile. Provvedimento che ha riammesso alla rateazione i contribuenti che avevano perso il diritto alla dilazione, non risultando in regola con i versamenti alla data del 22 giugno 2013. Allora erano state introdotte con il cosiddetto decreto del fare nuove regole più favorevoli, ma con l'effetto di mettere fuori gioco appunto chi per vari motivi si era ritrovato in ritardo.

Con il decreto irpef invece, raccogliendo un'indicazione avanzata dalla stessa Equitalia, le porte sono state riaperte. Bisognerà però presentare la domanda appunto entro fine mese per sfruttare un pagamento frazionato fino ad un massimo di 72 rate (sei anni).
Ci sono però alcune limitazioni rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile, e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, invece che otto come previsto per chi ha potuto optare per questo regime entrando dalla porta principale.

Il provvedimento interessa 2,3 milioni di cartelle per un importo di oltre 25 miliardi di euro.

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L’Inps sta notificando con un sms l’accredito della prima rata a partire dal 30 giugno ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come Mobilità/ASpI/MiniASpI. Kamsin Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata con la pensione di luglio e notificata con un’informativa nel cassetto previdenziale consultabile online. E' quanto ha comunicato l'istituto previdenziale con il messaggio 5661/2014.

Il bonus, si ricorda, riguarda un credito di imposta di 640 euro (80 euro al mese da maggio a dicembre) che viene riconosciuto ai titolari di reddito derivante da lavoro dipendente non superiore a 26.000 euro (ma non inferiore agli 8.000)  percepito nel 2014. Nella platea dei beneficiari vi rientrano anche coloro che hanno diritto alle prestazioni a sostegno al reddito dell’ Inps che sorgono durante o alla fine del rapporto di lavoro e quindi interessano anche chi fruisce di Mobilità, Aspi, Mini Aspi, etc.

Nel messaggio l’ Inps prevede anche la possibilità per il contribuente di richiedere rinuncia o  rettifiche  perché non ha tutti i presupposti per il riconoscimento del bonus ( es. se  supera il massimale di 26.000 euro per altri redditi  derivanti da lavoro dipendente), o richiederne l’ attribuzione a  condizione diverse da quelle note all’Istituto.  Questi ultimi dovranno dare immediata comunicazione  con un nuovo modulo (SPR150)  allegato al messaggio e pubblicato sul Sito Internet che deve essere presentato a mano alle sedi dell’ Inps, tramite Pec o Fax con una copia di un documento di riconoscimento al numero della struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito. L’ Istituto provvederà a recuperare il credito di imposta se già erogato o conguagliarlo a fine anno.

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La Circolare della Agenzia delle Entrate n.  11/E offre risposte agli interessati (Singoli, Caf, Professionisti) sui dubbi relativi alla applicazione del Bonus Mobili. Kamsin Il Bonus è collegato innanzitutto alle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013 nell’ arco di tempo che va dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014. In merito pertanto la circolare sembra chiarire che per aver diritto allo sconto sia sufficiente che il contribuente abbia cominciato a sostenere spese per interventi edilizi (sempre a partire dal 26 Giugno 2012) prima di aver acquistato mobili ed elettrodomestici.

Gli interventi edilizi della circolare fanno riferimento ai commi 1, lettera A),B) e C) e 3 dell’ Art. 16 bis DPR 917/1986. Nella elencazione non viene fatto riferimento alla lettera D dell’ art. 16 relativa alla costruzione di box auto che pertanto non rientra nei presupposti di “intervento edilizio”. Il legislatore ha ancorato la detrazione per l’ acquisto di mobili agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non sulla realizzazione di nuove costruzioni.

 Analogo mancato riconoscimento del bonus mobili anche alle spese relative  al risparmio energetico che pertanto non possono costituire presupposto per la detrazione. Per l’ accesso al bonus mobili gli interventi sul risparmio energetico debbono configurarsi come interventi di “manutenzione straordinaria” (DPR. N. 380/2001).

“In relazione agli adempimenti da seguire per l’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,- la circolare ha specificato- che i contribuenti debbono eseguire i pagamenti attraverso bonifici bancari o postali (…) che prevedono la ritenuta del 4%. Rimane ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito”.

La detrazione spetta nella misura del 50% su un  ammontare massimo di euro 10.000 che può essere calcolato sommando tutti gli acquisti sostenuti dal 6 Giugno 2013 (Art. 16, comma2 DL. 63/2013) al 31 Dicembre 2014.

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La stangata sulle rendite finanziarie partirà da domani 1° luglio ed interesserà anche tutti coloro che possiedono un conto corrente. Sono queste le novità previste dal decreto irpef che, se da un lato, ha concesso il bonus sugli 80 euro mensili, dall'altro ha modificato il prelievo sulle attività finanziarie portando l'aliquota di tassazione dal 20% al 26%. Kamsin  Toccati dall'aumento prima di tutto gli interessi o altri proventi generati da conti correnti, depositi bancari e postali; aumenta il prelievo al 26% anche sui redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie (previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973) e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Passa al 26% la tassazione sulle Rendite Finanziarie
Il prelievo passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria ma poiché il maggiore prelievo si applica solo sui redditi maturati a partire dal 1 ° luglio, al fine di evitare che l'aumento incida anche su quelli maturati antecedentemente a tale data è data la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versa
mento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Resta confermata al 12,5% invece l'aliquota per chi possiede titoli di Stato (Bot, Cct, Ctz); l'aliquota vale anche peri buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e prestiti, e per titoli equiparati, emessi da organismi internazionali. Per le obbligazioni emesse da Stati esteri compresi nella cosiddetta «white list» o da loro enti territoriali il prelievo scende per ottemperare una normativa europea: l'aliquota di tassazione passa infatti dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

Viene inoltre meno la ritenuta sui redditi generati dagli investimenti e attività estere, pari al 20%, che ha effetto ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

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La circolare 81/2014 dell’ Inps indica le disposizioni operative per l’ accesso e la fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori già sotto il regime Aspi (acronimo del nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla riforma Fornero: Assicurazione Sociale per l’ Impiego). Kamsin Lo sconto contributivo assegna anche al settore agricolo quanto già previsto per le altre categorie di datori di lavoro segnalate dal decreto legge 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013.

L’ incentivo consiste nel riconoscimento del 50% della indennità Aspi che viene incassata mediante conguaglio dei contributi dichiarati mensilmente. I datori di lavoro agricoli, per disporre del contributo, dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi” una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità “sulla base di un modello allegato alla circolare. “A tal fine si avvarranno dell’ apposita funzionalità, denominata Incentivo ASpl presente nel cassetto previdenziale Aziende Agricole, sezione Comunicazione on line”.

Tramite la stessa modalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta; alle aziende che potranno utilizzare il beneficio sarà attribuito il codice “A2” che permetterà la consultazione da parte del datore di lavoro attraverso la specifica funzionalità “Codice Autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda”.

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