Fisco

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I contribuenti che per vari motivi non erano in  regola con l’ Istituto per i versamenti al 22 giugno 2013 potranno essere reinseriti in un piano di pagamento che prevede l’ estinzione del proprio debito in 72 rate.

Kamsin Termini riaperti per pagare a rate i debiti con il fisco. I contribuenti hanno tempo fino al 31 luglio per scegliere di pagare a rate il proprio debito con il fisco utilizzando la possibilità prevista dal decreto Irpef dello scorso aprile. Provvedimento che ha riammesso alla rateazione i contribuenti che avevano perso il diritto alla dilazione, non risultando in regola con i versamenti alla data del 22 giugno 2013. Allora erano state introdotte con il cosiddetto decreto del fare nuove regole più favorevoli, ma con l'effetto di mettere fuori gioco appunto chi per vari motivi si era ritrovato in ritardo.

Con il decreto irpef invece, raccogliendo un'indicazione avanzata dalla stessa Equitalia, le porte sono state riaperte. Bisognerà però presentare la domanda appunto entro fine mese per sfruttare un pagamento frazionato fino ad un massimo di 72 rate (sei anni).
Ci sono però alcune limitazioni rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile, e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, invece che otto come previsto per chi ha potuto optare per questo regime entrando dalla porta principale.

Il provvedimento interessa 2,3 milioni di cartelle per un importo di oltre 25 miliardi di euro.

Zedde

L’Inps sta notificando con un sms l’accredito della prima rata a partire dal 30 giugno ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come Mobilità/ASpI/MiniASpI. Kamsin Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata con la pensione di luglio e notificata con un’informativa nel cassetto previdenziale consultabile online. E' quanto ha comunicato l'istituto previdenziale con il messaggio 5661/2014.

Il bonus, si ricorda, riguarda un credito di imposta di 640 euro (80 euro al mese da maggio a dicembre) che viene riconosciuto ai titolari di reddito derivante da lavoro dipendente non superiore a 26.000 euro (ma non inferiore agli 8.000)  percepito nel 2014. Nella platea dei beneficiari vi rientrano anche coloro che hanno diritto alle prestazioni a sostegno al reddito dell’ Inps che sorgono durante o alla fine del rapporto di lavoro e quindi interessano anche chi fruisce di Mobilità, Aspi, Mini Aspi, etc.

Nel messaggio l’ Inps prevede anche la possibilità per il contribuente di richiedere rinuncia o  rettifiche  perché non ha tutti i presupposti per il riconoscimento del bonus ( es. se  supera il massimale di 26.000 euro per altri redditi  derivanti da lavoro dipendente), o richiederne l’ attribuzione a  condizione diverse da quelle note all’Istituto.  Questi ultimi dovranno dare immediata comunicazione  con un nuovo modulo (SPR150)  allegato al messaggio e pubblicato sul Sito Internet che deve essere presentato a mano alle sedi dell’ Inps, tramite Pec o Fax con una copia di un documento di riconoscimento al numero della struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito. L’ Istituto provvederà a recuperare il credito di imposta se già erogato o conguagliarlo a fine anno.

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La Circolare della Agenzia delle Entrate n.  11/E offre risposte agli interessati (Singoli, Caf, Professionisti) sui dubbi relativi alla applicazione del Bonus Mobili. Kamsin Il Bonus è collegato innanzitutto alle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013 nell’ arco di tempo che va dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014. In merito pertanto la circolare sembra chiarire che per aver diritto allo sconto sia sufficiente che il contribuente abbia cominciato a sostenere spese per interventi edilizi (sempre a partire dal 26 Giugno 2012) prima di aver acquistato mobili ed elettrodomestici.

Gli interventi edilizi della circolare fanno riferimento ai commi 1, lettera A),B) e C) e 3 dell’ Art. 16 bis DPR 917/1986. Nella elencazione non viene fatto riferimento alla lettera D dell’ art. 16 relativa alla costruzione di box auto che pertanto non rientra nei presupposti di “intervento edilizio”. Il legislatore ha ancorato la detrazione per l’ acquisto di mobili agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non sulla realizzazione di nuove costruzioni.

 Analogo mancato riconoscimento del bonus mobili anche alle spese relative  al risparmio energetico che pertanto non possono costituire presupposto per la detrazione. Per l’ accesso al bonus mobili gli interventi sul risparmio energetico debbono configurarsi come interventi di “manutenzione straordinaria” (DPR. N. 380/2001).

“In relazione agli adempimenti da seguire per l’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,- la circolare ha specificato- che i contribuenti debbono eseguire i pagamenti attraverso bonifici bancari o postali (…) che prevedono la ritenuta del 4%. Rimane ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito”.

La detrazione spetta nella misura del 50% su un  ammontare massimo di euro 10.000 che può essere calcolato sommando tutti gli acquisti sostenuti dal 6 Giugno 2013 (Art. 16, comma2 DL. 63/2013) al 31 Dicembre 2014.

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La stangata sulle rendite finanziarie partirà da domani 1° luglio ed interesserà anche tutti coloro che possiedono un conto corrente. Sono queste le novità previste dal decreto irpef che, se da un lato, ha concesso il bonus sugli 80 euro mensili, dall'altro ha modificato il prelievo sulle attività finanziarie portando l'aliquota di tassazione dal 20% al 26%. Kamsin  Toccati dall'aumento prima di tutto gli interessi o altri proventi generati da conti correnti, depositi bancari e postali; aumenta il prelievo al 26% anche sui redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie (previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973) e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Passa al 26% la tassazione sulle Rendite Finanziarie
Il prelievo passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria ma poiché il maggiore prelievo si applica solo sui redditi maturati a partire dal 1 ° luglio, al fine di evitare che l'aumento incida anche su quelli maturati antecedentemente a tale data è data la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versa
mento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Resta confermata al 12,5% invece l'aliquota per chi possiede titoli di Stato (Bot, Cct, Ctz); l'aliquota vale anche peri buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e prestiti, e per titoli equiparati, emessi da organismi internazionali. Per le obbligazioni emesse da Stati esteri compresi nella cosiddetta «white list» o da loro enti territoriali il prelievo scende per ottemperare una normativa europea: l'aliquota di tassazione passa infatti dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

Viene inoltre meno la ritenuta sui redditi generati dagli investimenti e attività estere, pari al 20%, che ha effetto ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

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La circolare 81/2014 dell’ Inps indica le disposizioni operative per l’ accesso e la fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori già sotto il regime Aspi (acronimo del nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla riforma Fornero: Assicurazione Sociale per l’ Impiego). Kamsin Lo sconto contributivo assegna anche al settore agricolo quanto già previsto per le altre categorie di datori di lavoro segnalate dal decreto legge 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013.

L’ incentivo consiste nel riconoscimento del 50% della indennità Aspi che viene incassata mediante conguaglio dei contributi dichiarati mensilmente. I datori di lavoro agricoli, per disporre del contributo, dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi” una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità “sulla base di un modello allegato alla circolare. “A tal fine si avvarranno dell’ apposita funzionalità, denominata Incentivo ASpl presente nel cassetto previdenziale Aziende Agricole, sezione Comunicazione on line”.

Tramite la stessa modalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta; alle aziende che potranno utilizzare il beneficio sarà attribuito il codice “A2” che permetterà la consultazione da parte del datore di lavoro attraverso la specifica funzionalità “Codice Autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda”.

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Spa con capitale sociale minimo fissato a 50mila euro, Srl e cooperative senza collegio sindacale o revisore indipendentemente dal valore del capitale sociale. Sono queste le novità contenute nell'articolo 20 del decreto legge competitività (dl 91/2014) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 Giugno dopo una gestazione durata oltre una settimana. Kamsin Una modifica che mostra come il legislatore abbia abbandonato la concezione del capitale sociale come strumento di garanzia per le obbligazioni sociali, per privilegiare invece una nozione di capitale sociale come unico parametro per stabilire le quote di partecipazione dei soci e, d'altro lato, per essere il campanello d'allarme in caso di perdite rilevanti.
L'intervento appena approvato infatti viene dopo la recente introduzione delle Srl semplificate con il capitale di un solo euro, norma introdotta dal precedente esecutivo Monti per agevolare la costituzione di nuove imprese da parte di giovani.

L'intervento in questione opera infatti una modifica all'articolo 2327 del codice civile e rende possibile, dal 25 Giugno 2014, procedere alla costituzione di Spa e Sapa con soli 50mila euro di capitale sociale. Secondo il Consiglio Notarile di Roma la modifica ha effetti immediati anche sulle società già esistenti che potranno, tramite apposita delibera assembleare, procedere alla riduzione del capitale sociale sino al predetto limite anche se, come precisano dall'Ordine, prima di attivare la misura "è necessario attendere che si concluda l'iter definitivo del decreto legge 91/2014 in quanto il legislatore, in sede di conversione legge del provvedimento, potrebbe modificare nuovamente la norma".

In materia di diritto societario decade poi l'obbligo per s.r.l. e cooperative di nominare il collegio sindacale o il sindaco unico o il revisore quando il capitale sociale raggiunge la soglia minima per costituire una s.p.a (prima 120mila euro, oggi 50mila euro). La novità va interessare in particolare le Srl con capitale sociale oltre i 120mila euro alla data del 25 Giugno 2014 in quanto ha fatto venir meno per loro l'obbligo, prima esistente, della presenza dell'organo di controllo contabile.

Per effetto della modifica all'articolo 2477 del codice civile, l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio una Srl che controlla una Spa); c) una Srl che, come richiesto dall'articolo 2435-bis del codice civile per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

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