Fisco

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Il Vice ministro all'Economia, Luigi Casero, e il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta, hanno parlato della necessità di un «intervento organico».

Kamsin Si riapre il cantiere della riforma dei minimi per le Partite Iva. Ieri parlando in Commissione finanze alla Camera in un'audizione sui decreti attuativi della delega fiscale, il vice ministro all'Economia, Luigi Casero, ha annunciato che il governo nel consiglio dei ministri del 20 febbraio presenterà una riforma organica del settore. Sulle modifiche però non trapela nulla di definitivo.

L'ipotesi governativa potrebbe essere quella di alzare la soglia di reddito entro la quale applicare la tassazione forfettaria del 15 per cento. Con la legge di Stabilità questa possibilità è stata data solo a chi dichiara al massimo 15 mila euro di reddito annuo. Un importo considerato troppo esiguo, anche perché il precedente regime cancellato dal governo Renzi, seppure limitato nel tempo (cinque anni) e nei destinatari (i giovani fino a 35 anni), aveva delle condizioni molto più vantaggiose. 

Il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, sostiene invece, almeno come soluzione ponte, la proposta di riportare in vita il vecchio regime facendolo convivere con il nuovo. «Questa soluzione»; spiega, «avrebbe il vantaggio di costare poco, solo una decina di milioni di euro all'inizio per arrivare negli anni al massimo di un centinaio di milioni». Una linea sposata anche dall'associazione dei giovani commercialisti, che hanno chiesto «quantomeno, a ripristinare l'imposta sostitutiva al 5%».  E proprio in questa direzione Scelta civica ha presentato un emendamento al milleproroghe che consente l’opzione per la tassazione con fisco ultraridotto ma anche con soglia di ricavi o compensi a 30mila euro uguale per tutti. Una possibilità in più, perché comunque chi vuole (all’avvio di attività o al passaggio dal regime ordinario) potrebbe scegliere il forfettario con sostitutiva al 15% e ricavi variabili in base all’attività svolta, scommettendo soprattutto sulla cancellazione di una lunga serie di adempimenti.

Resta poi caldo il fronte contributivo, su cui è forte il pressing delle associazioni delle partite Iva (Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione) per congelare l’aumento dell’aliquota Inps al 30,72% (compresa la quota maternità). Del resto l'aumento progressivo previsto dalla legge 92/2012 (la «legge Fornero») per arrivare all'aliquota del 33,72% nel 2018 era già stato bloccato l'anno scorso dal comma 744 della legge di stabilità 2014 (la 147/2013). Per intervenire in modo definitivo su questo fronte, nei giorni scorsi si è formato anche un comitato trasversale di parlamentari, presieduto da Barbara Saltamartini di Ncd che ha ricevuto anche il sostegno del presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd). Sul tavolo c’è già un emendamento Pd al milleproroghe che vuole mantenere il prelievo per professionisti e free lance iscritti alla gestione separata Inps al 27,72% per il 2015.

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A stanarle saranno sguinzagliati gli ispettori delle Entrate e dell'Inps, che agiranno in base all'impianto stabilito dalla legge Fornero sul lavoro del 2012. Fronte aperto per la revisione delle aliquote contributive nella Gestione Separata.

Kamsin Si apre la caccia alle finte partite Iva. Si calcola che su 5,5 milioni di partite Iva attive circa 3 milioni siano lavoratori autonomi senza dipendenti, professionisti individuali dentro i quali si nascondono aree di grigio e di nero. Su questi circa 750-800 mila hanno un unico cliente; tra di essi il 35-40% sono false partite Iva certificabili.  A stanarle saranno sguinzagliati gli ispettori delle Entrate e dell'Inps, che agiranno in base all'impianto stabilito dalla legge Fornero sul lavoro del 2012. Il 31 dicembre scorso è infatti terminato il previsto periodo di monitoraggio dei controlli sulla monocommittenza, previsto dalla legge 92/2012. Dal primo gennaio gli ispettori potranno quindi realizzare pienamente ciò che è stabilito da quella che veniva considerata la prima legge di contrasto alle false partite Iva, vale a dire la presunzione automatica della subordinazione.

Tre gli indicatori che faranno scattare la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, ma basterà che ne sussistano contemporaneamente almeno due: la presenza di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente; la soglia dell'80% dei corrispettivi annui dovuti alla collaborazione nell'arco di due anni consecutivi; la durata della collaborazione non superiore agli 8 mesi annui per due anni consecutivi. La presunzione di subordinazione si applica ai titolari di partita Iva privi di ordine o elenco. Gli ispettori, finito il monitoraggio, potranno automaticamente stabilire la trasformazione del contratto in collaborazione coordinata e continuativa o anche in contratto a tempo indeterminato.

Sullo sfondo resta poi il problema della stangata prevista per i professionisti e free lance non iscritti ad albo o registro. Ieri, sul punto, è stato presentato un emendamento - primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera - che blocca il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps. La misura  è stata sottoscritta da tutti i componenti della commissione e per la stessa «costituisce una priorità», ha affermato la deputata Marialuisa Gnecchi (Pd) che spiega come l'emendamento, per non rischiare di essere bocciato, in quanto relativo al Milleproroghe si "limita" a prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015.

Per intervenire in modo definitivo su questo fronte, nei giorni scorsi si è formato anche un comitato trasversale di parlamentari, presieduto da Barbara Saltamartini di Ncd che ha ricevuto anche il sostegno del presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd). Le partite iva denunciano da tempo l'insostenibilità della situazione: agiscono in regime di rischio d'impresa; sono fortemente tartassati (quest'anno la loro contribuzione è arrivata al 30,72%); e non hanno diritto ad alcuna tutela né tantomeno a una offerta di welfare. Per questo molti di loro sono alla ricerca di nuove vie di fuga.

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Sarà possibile presentare il nuovo modello 730 precompilato a partire dal 15 aprile prossimo. Potranno usufruirne i contribuenti che hanno presentato il modello l'anno passato (2014).

Kamsin E' finita la corsa dell'ultimo minuto al Caf o l'incertezza su quanto pagare di tasse. Il 15 gennaio l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito la circolare interpretativa del modello 730 precompilato. A partire dal 2015, 30 milioni di italiani riceveranno dunque la dichiarazione dei redditi a casa direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Toccherà all'Amministrazione finanziaria raccogliere ed elaborare i dati e inviare le risultanze al contribuente secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente resta l'obbligo di verificare l'esattezza e la completezza dei dati. E infine di pagare.

I dati inseriti, all'inizio, saranno essenziali. Vi saranno i dati già contenuti nell'anagrafe tributaria (quelli anagrafici, i parenti a carico, gli immobili e i terreni posseduti) ma anche quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta: questi dovranno comunicare i redditi da lavoro e le trattenute e se lo faranno in ritardo saranno sanzionati 100 euro per ciascun lavoratore. Dal 2016 con la tessera sanitaria saranno inseriti anche quelli relativi a queste spese. La dichiarazione viene messa a disposizione on line entro il 15 aprile e il cittadino potrà accettarla così com'è oppure modificarla, rettificando i dati e aggiungendone altri. Può farlo da solo o con l'assistenza dei Caf e di professionisti abilitati: la scadenza di presentazione è il 7 luglio. I controlli cambieranno a seconda se la 'precompilata' è stata accettata senza modifiche o no.

A partire dal 15 aprile, inoltre, le Entrate metteranno a disposizione la dichiarazione precompilata direttamente sul sito internet agenziaentrate.it a cui sarà possibile accedere tramite un apposito codice pin. Una volta effettuato il login, si potrà accedere al proprio 730, all’esito della liquidazione e ai principali dati (redditi e spese) utilizzati per assemblare la Precompilata. Chi non dispone del codice pin potrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.

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Per avere l'attestato Isee, parte delle informazioni saranno autodichiarate dal cittadino ed in parte acquisite dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

Kamsin Con il nuovo anno cambiano le regole per ottenere l'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente per avere diritto alle prestazioni sociali a carico dello Stato e degli enti erogatori. La prima vera novità è la scissione dei tempi in cui verranno raccolti i dati del nucleo: mentre prima era obbligo del contribuente dichiarare ogni cosa fosse necessaria ai fini del calcolo, da adesso in poi le informazioni contenute nella Dsu saranno in parte auto-dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell’Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’Inps). Insomma, la Dsu, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni auto-dichiarate.

Tra i dati che dovranno essere auto-dichiarati ci sono la composizione del nucleo familiare, le eventuali condizioni di disabilità o non autosufficienza, la casa di abitazione, i redditi esenti da Irpef, i trattamenti non pagati dall'Inps, il canone di affitto, conti correnti postali e bancari, azioni, bot, obbligazioni. C'è anche il possesso di auto, motoveicoli.

Una volta presentata la Dsu, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (Inps, Comuni, Caf o l’Ente erogatore) ma non ancora l’Isee calcolato. Per il calcolo dell’Isee è infatti necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. L’Inps renderà poi disponibile al dichiarante un’attestazione riportante l'Isee, il contenuto della Dsu, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

Ci sono quattro vie per presentare il Dsu: a) all'Ente che fornisce la prestazione (esempio: università, ospedale, ecc,); b) al Comune; e) al Caf; d) all'Inps. Dovunque si presenti, la dichiarazione va comunque a finire all'Inps, l'unico Ente deputato a classificare le informazioni e a stabilire la misura del reddito del richiedente. Se si chiede direttamente all'Inps è bene sapere che va usato solo il sistema telematico , usando il Pin (codice personale riservato) e collegandosi al sito www.inps.it entrando nel portale Isee, sezione "servizi on-line - servizi per il cittadino".

Alla presentazione del Dsu viene rilasciata una ricevuta che non è ancora l'attestato. Entro 10 giorni l'Ente interessato trasmette i dati al sistema centrale informativo, vengono acquisiti i dati dell'anagrafe tributaria e dell'Agenzia delle entrate e l'Inps può determinare l'Isee e comunicarlo a tutti gli interessati. La Dsu ha valore dal momento in cui viene presentata fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Scaduto il termine l'attestato Isee già rilasciato conserva la sua validità ma se si devono chiedere altre prestazioni è necessario iniziare una nuova trafila.

Il nuovo Isee in vigore dal 2015 ha diverse novità rispetto al passato. Tiene conto ad esempio dei redditi fiscalmente esenti e del patrimonio, e introduce calcoli differenziati a seconda della prestazione chiesta. Per cui ora non c'è più un solo Isee valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori flessibili. Ma i principi di base restano sempre gli stessi: l'Isee resta sempre il rapporto tra l'indicatore della situazione economica del richiedente (Ise) e la scala di equivalenza (la seconda e ultima "e" che rappresenta la situazione degli altri componenti della famiglia). E invariata è la nozione Ise che è il valore dato dalla somma di redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari e immobiliari dì tutto il nucleo familiare.

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La legge di stabilità consente agli esercenti attività d'impresa, artigiani e commercianti, iscritti alla gestione IVS e che hanno scelto il cosiddetto regime forfettario dei minimi di fruire di un regime previdenziale agevolato secondo il quale è possibile il pagamento dei contributi previdenziali solo sul reddito effettivo e non più sul minimale contributivo.

Kamsin Per i commercianti e gli artigiani arriva uno sconto sui contributi previdenziali. La legge di stabilità (commi 77-84 dell'articolo 1, legge 190/2014) riserva un trattamento di favore per chi esercita attività di impresa e aderisce al regime dei minimi: il pagamento dei contributi previdenziali potrà essere determinato in base al reddito dichiarato dal contribuente e non piu' sul minimale contributivo. In pratica gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti avranno la facoltà di versare la contribuzione INPS in percentuale rispetto ai redditi percepiti senza piu' dover effettuare il versamento dei contributi fissi.

L'intento della misura è quello di far pagare meno i titolari di attività commerciali che soffrono la crisi. In questo contesto i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dovranno pagare unicamente a a saldo ed in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il beneficio avrà tuttavia un costo. Infatti qualora l'imprenditore percepisca un reddito inferiore al minimale contributivo previsto verserà una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma accumulerà un montante contributivo inferiore non piu' coincidente con l'anno solare e proporzionalmente riducibile in base alla somma effettivamente versata (si veda l'esempio). Per questo motivo il regime contributivo di favore è opzionale.

Gli effetti - Immaginando che per il 2015 il resti confermato il reddito minimo 15.516 euro gli artigiani e i commercianti, optando per il regime contributivo agevolato, potranno versare un contributivo inferiore a 3.451,99 euro (artigiani) e 3.465,96 euro (commercianti), cioè il minimale contributivo. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Ad esempio se il versamento contributivo determinato in base al reddito fosse di € 1.726,06, che rappresenta i 6/12 dell’importo “minimo”, verrebbero accreditati solo 6 mesi, invece di 12 e quindi l’anno non sarebbe completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso adesione al regime contributivo agevolato vengono meno le riduzioni contributive previste per la generalità degli ultra sessantacinquenni e per gli under 21enni.

La misura vale soltanto per imprese e artigiani. Nulla cambia per gli autonomi iscritti alle Casse private legate agli ordini professionali, per i quali bisognerà continuare a versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

Le modalità - Per fruire del nuovo regime contributivo i lavoratori che intraprenderanno una nuova attività dovranno presentare una specifica comunicazione telematica indirizzata all'Inps (attualmente non ancora diffusa dall'Istituto) al momento dell'apertura della partita Iva. Per coloro invece che già esercitano l'attività d'impresa dovranno inviare un modulo entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.

I Vincoli - La legge di stabilità stabilisce che il regime contributivo di favore è legato a doppio filo con quello previsto per i redditi e le partite Iva. Ciò significa che nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato. Allo stesso modo, nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni. Inoltre la cessazione dal regime dei minimi obbligherà i lavoratori dall'anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario e soprattutto la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali qualora il contribuente in futuro torni a rispettare i requisiti richiesti per l'inclusione nel regime dei minimi.

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Il Bonus da' diritto ad un assegno di 960 euro all'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 Dicembre 2017 se l'Isee familiare non supera i 25 mila euro. Il beneficio raddoppia se l'indicatore resta sotto i 7 mila euro.

Kamsin La legge di stabilità introduce una misura per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Si tratta del cd. bonus bebè. Il comma 125 dell'articolo unico della 190/2014 introduce, infatti, che per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno pari ad 80 euro al mese, da erogare fino al compimento del terzo anno di età oppure di ingresso in famiglia (nel caso si tratti di un bambino adottato) a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente ad valore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 25 mila euro annui.

L'assegno raddoppia passando dunque da 960 a 1920 euro all'anno qualora la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza ai fini Isee risulti non superiore a 7 mila euro annui.
Il beneficio potrà essere richiesto dei cittadini italiani di uno Stato dell'Unione Europea nonché dei cittadini di Stati extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia.

Le modalità di erogazione del beneficio saranno stabilite entro fine gennaio con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute dell'economia e delle finanze. L'ente erogatore sarà l'Inps che dovrà anche provvedere al monitoraggio mensile dell'utilizzo dei fondi stanziati. La legge prevede, inoltre, che le somme in parola non concorreranno alla determinazione dei limiti di reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus degli 80 euro al mese stabilito nella legge di stabilità 2015.

La manovra dispone, inoltre, un ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro in favore dei nuclei familiari con un numero di quattro o più figli minori in possesso di una condizione economica disagiata corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 8500 euro annui, come contributo alle spese per il mantenimento dei figli tramite la corresponsione di buoni per l'acquisto di beni e servizi. Anche in tal caso l'attuazione della misura sarà demandata ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con l'economia.

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