Fisco

Fisco

Dal 2017 via libera allo scambio delle informazioni dai risparmi ai redditi da lavoro, alle rendite immobiliari, a quelle derivanti dalle assicurazioni vita, pensioni, ai guadagni di capitale, agli interessi sui conti bancari.

Kamsin Accordo all'Ecofin sullo scambio automatico delle informazioni per la lotta contro l'evasione fiscale: lo ha annunciato, durante la sessione pubblica del Consiglio a Lussemburgo il presidente di turno Pier Carlo Padoan. All'accordo, pienamente operativo dal 2017, hanno aderito 27 paesi, fra i quali anche Lussemburgo, mentre l'Austria ha chiesto un anno di tempo in piu' per prepararsi tecnicamente. Sembra dunque finita l'epoca del segreto bancario all'interno dell'Unione europea; prima della discussione in Consiglio, il ministro Padoan aveva parlato del probabile accordo come di una "vera riforma strutturale internazionale".

Lo scambio automatico delle informazioni fiscali si estenderà dagli interessi sui risparmi ai redditi da lavoro, alle rendite immobiliari, a quelle derivanti dalle assicurazioni vita, pensioni e ora si applicherà anche ai dividendi, ai guadagni di capitale, agli interessi sui conti bancari.

“Con una intelaiatura di questo genere sarà veramente difficile evadere il fisco”, ha indicato la Commissione europea, la prima a felicitarsi del fatto che la decisione di ieri mette di fatto la parola fine al segreto bancario nella Ue. I cinque paesi terzi seguiranno: la Ue intende chiudere i negoziati con Svizzera, Liechtestein, Monaco, Andorra e San Marino entro fine anno. Forse è un po’ ottimista, conoscendo le resistenze dei ‘magnifici 5’ a procedere speditamente, ma è un fatto che ormai si sono chiusi molti spazi di manovra per i temporeggiamenti stretti come sono gli Stati tra le incursioni giudiziarie americane e il rischio reputazionale nel caso di non rispetto della trasparenza.

Zedde

I detentori dovranno versare una percentuale oscillante tra il 10 ed il 30 del tributo complessivamente dovuto dal proprietario dell'immobile. Il Comune non può chiedere al proprietario la parte di tributo non pagata dal detentore.

Kamsin Devono pagare la Tasi non solo i proprietari ma anche i detentori cioè coloro che utilizzano un bene immobile senza esserne proprietari. È questa una delle principali differenze rispetto all'IMU. Da quest'anno sono dunque chiamati alla cassa anche i comodatari e gli inquilini. Diventa dunque essenziale per l'inquilino conoscere come dovrà adempiere all'obbligo tributario. L'importo a carico dei detentori varia tra il 10 e il 30 per cento della Tasi complessiva secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. In mancanza di indicazioni il detentore dovrà pagare il minimo del 10 per cento. Vediamo alcune

Quali sono le aliquote da utilizzare? L'aliquota deve essere individuata sulla base della posizione del proprietario il quale, di regola, pagherà la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. L'inquilino, pertanto, pur se ha stabilito nell'immobile la sua residenza dovrà prendere visione delle aliquote stabilite dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Qualora ad esempio il Comune abbia deciso l'aliquota dell'1 per mille per i locali diversi dall'abitazione principale il detentore dovrà utilizzare tale aliquota. Potrebbe anche accadere che il Comune ha applicato la Tasi solo sulle abitazioni principali lasciando l'Imu solo sulle seconde case. In tal caso dunque nè l'inquilino nè il proprietario dovranno presentarsi alla cassa alla scadenza del prossimo 16 Ottobre.

In caso di mancato adempimento dell'obbligazione tributaria il Comune può rivolgersi al proprietario? La risposta in tal caso è negativa in quanto il possessore detentore sono titolari di autonomi obbligazioni d'imposta. Ciò determina che il tributo non versato dal detentore non potrà mai essere richiesto al proprietario e viceversa.

L'altra particolarità sta nel fatto che, in caso di utilizzo dell'immobile di durata inferiore a 6 mesi, l'inquilino non sarà chiamato a pagare alcunchè: la Tasi, in questa ipotesi, dovrà essere interamente pagata dal proprietario.

Zedde

Il taglio del costo del lavoro dall'imponibile Irap si andrà ad aggiungere alla riduzione del 10% sulle aliquote dell'imposta regionale introdotta con il decreto Irpef lo scorso maggio.

Kamsin Contribuzione a carico dello Stato per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato per i primi tre anni. Cancellazione dall'Irap della componente lavoro a partire dal 2015. Sono queste le due misure shock annunciate ieri dal premier Matteo Renzi che dovrebbero essere presentate oggi con la finanziaria 2015 per dare una mano a rilanciare l'economia.

Misure che saranno accompagnate dalla conferma del bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti, dall'allentamento del patto di stabilità interno, e dall'introduzione, previo accordo con Abi, dell'anticipo facoltativo del TFR in busta paga a partire già dal prossimo mese di febbraio.

Le due novità annunciate a sorpresa da Renzi costano almeno 7 miliardi e mezzo: 6,5 miliardi per l'eliminazione della componente lavoro dall'Irap, un altro miliardo servirà invece a pagare la decontribuzione triennale dei nuovi assunti. Altri 10 miliardi serviranno per rendere permanente il bonus di 80 euro per il prossimo anno. E poi ci saranno 500 milioni per incrementare le detrazioni fiscali delle famiglie.

Per quanto riguarda l'Irap la decisione del governo dovrebbe essere quindi quella di ancorare imposta regionale sulle attività produttive solo ai profitti e agli interessi passivi eliminando completamente la componente relativa al costo del lavoro. Si tratta chiaramente di una misura in cui maggiori benefici saranno a vantaggio delle imprese medio-grandi che impiegano una importante forza lavoro. Per le imprese piu' piccole i risparmi d'imposta saranno pertanto piu' contenuti.

Sempre con la legge di stabilità il governo dovrebbe stanziare 1,5 miliardi per i nuovi ammortizzatori sociali, uno per la scuola, 500 milioni per sbloccare i contatti delle forze dell'ordine. Poi ci sono le spese ricorrenti tra cui 5 miliardi per le missioni di pace, il 5 per mille, Anas, Ferrovie dello Stato e cassa integrazione in deroga. 

Dalla revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese arriverebbe poco più di un miliardo. Nel mirino i crediti d'imposta, che con le nuove regole contabili sono molto più pesanti sul bilancio, e i regimi agevolati sull'Iva e sulle accise per l'autotrasporto, l'agricoltura, l'editoria. Cinque miliardi arriveranno dalla revisione della spesa per gli acquisti della pubblica amministrazione, con il riferimento ai prezzi standard della Consip, cui si aggiungeranno i risparmi dovuti alla razionalizzazione e alla dismissione delle partecipate locali. Le Regioni contribuirebbero con 3 miliardi (1,5 con il risparmio sugli acquisti, metà solo sulla spesa sanitaria), i Comuni con 1,5 miliardi e alle Province si chiederebbe un taglio di 500 milioni. Dal ministeri il governo conta di recuperare per il 2015 non meno di 3 miliardi. Dal recupero dell'evasione Iva con l'estensione del reverse charge, si conta di recuperare 6-700 milioni. Dalla stretta saranno comunque escluse le pensioni come ha confermato ieri il ministro del lavoro Giuliano Poletti.

Zedde

 Il costo medio della Tasi sara' di 148 euro (74 euro da versare con l'acconto), ma se si prendono a riferimento le sole citta' capoluogo l'importo sale a 191 euro medi (96 euro per l'acconto), con punte di 429, un conto che sara' piu' salato dell'Imu per una famiglia su due. Kamsin Sono i dati emersi da un'elaborazione del Servizio Politiche Territoriali della Uil, dati rapportati alla rendita catastale delle abitazioni (A/2, A/3, A/4, A/5, A/7), nelle singole Citta' Capoluogo e con lo stesso criterio alla media nazionale di tutte le abitazioni.

"Si avvicina il 16 ottobre, data fissata per il pagamento dell'acconto della Tasi nei 5.279 Comuni, che entro il 18 settembre hanno pubblicato le aliquote sul sito del Ministero dell'Economia", si legge nel testo, "tra le amministrazioni comunali, 66 Citta' capoluogo di provincia (tra cui Roma, Bari, Catania, Verona, Padova, Palermo, Siena, Perugia, Trieste, Pescara, L'Aquila, Campobasso, Reggio Calabria, Firenze e Milano)". Si tratta di oltre 15 milioni di proprietari di prima casa (il 75% del totale), che saranno chiamati a versare l'acconto della Tasi, a cui si aggiungeranno anche, in molti Comuni, gli inquilini che dovranno pagare con una quota che varia dal 10% al 30% (ad esempio a Roma il 20% e a Milano il 10%).

La media dell'aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all'aliquota massima "ordinaria"), seppur "addolcita" dalle singole detrazioni introdotte dai relativi Comuni (la Uil calcola almeno 100 mila combinazioni diverse), tanto da poter parafrasare il detto "paese che vai, detrazioni che trovi". L'aliquota media complessiva applicata in tutti i Comuni e' dell'1,99 per mille.

Zedde

Il regime speciale interessa anche gli immobili del personale delle forze armate. Le abitazioni sono assimilate per legge all'abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell'Imu, tranne se si tratta di abitazioni di lusso. In entrambi i casi sono soggette a Tasi.

Kamsin L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.

E' quanto prevede la normativa in materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni principali.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

E' il caso, secondo quanto ricordato nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case, invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.

L'immobile in parola sarà poi esente anche da Imu a meno che sia di "lusso" (cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati di lusso.

In pratica quindi l'abitazione principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune compresa la detrazione).

guidatasi
Zedde

Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio. 

Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.

Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.

La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

guidasbloccaitalia
Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati