Fisco

Fisco

Non ci saranno sanzioni penali per l'abuso del diritto. È uno dei punti principali su cui si sta lavorando nella stesura dei decreti attuativi della delega fiscale sulla certezza del diritto e la revisione delle sanzioni amministrative e penali.

Kamsin Il governo accelera sull'attuazione della delega fiscale. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi tra Renzi, Padoan e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, per stilare il calendario definitivo dei provvedimenti attuativi della delega la cui scadenza è fissata a marzo. Il decreto sulla semplificazione, che contiene il modello 730 precompilato, è stato già approvato in via definitiva ma mancano quelli sulle accise, sulle commissioni censuarie per la riforma del catasto e quello sull'abuso del diritto.

Proprio quest'ultimo tema è quello piu' spinoso per l'esecutivo. L'intervento infatti dovrebbe non considerare più reato l'abuso del diritto: i casi di elusione fiscale non saranno piu' sanzionati penalmente, almeno nelle forme meno gravi. L'unica sanzione comminata sarebbe quella amministrativa. In alcuni casi, tuttavia, quelli più gravi in cui si configura il dolo, il decreto dovrebbe mantenere il doppio binario della sanzione tributaria e penale. Il nodo, tuttavia, è tutto sull'entità della sanzione amministrativa. Infatti nelle prime bozze del decreto delegato la sanzione era fissata al 50 per cento delle somme non dichiarate ma l'Agenzia delle Entrate starebbe spingendo per alzare la soglia almeno al 75 per cento.

Qualche certezza in più invece arriverà sul delicato tema del raddoppio dei termini di accertamento: la notitia criminis dovrà essere attivata entro gli ordinari termini di accertamento. Oggi sta accadendo invece che si riesce a procrastinare la scadenza dei termini di accertamento mediante rilievi formulati dopo lo spirare dei termini ordinari solo perché si "connette" al rilievo un elemento di reato tributario. La conseguenza è che in molti casi si assiste a un raddoppio dei termini del tutto lesivo della certezza del diritto.

Zedde

Il decreto-legge sblocca Italia è passato con 157 voti al Senato dopo essere già stato approvato alla Camera. Via libera dunque a quelle misure che prevedono lo sblocco dei cantieri, che partiranno con tempi più certi, agli interventi contro le calamità naturali, all'introduzione di diverse semplificazioni per l'edilizia, alla realizzazione della banda larga e ultralarga, e ad alcuni vantaggi fiscali per il rilancio del mercato immobiliare fortemente compromesso da questi anni di crisi. Kamsin A spiccare nel decreto, infatti, sono soprattutto le norme sul cosiddetto pacchetto casa, quella parte del contenuto che, secondo le intenzioni dell'esecutivo, dovrebbe aiutare a far riprendere il mercato immobiliare.

Come già anticipato sulle pagine di pensionioggi.it nei giorni scorsi, il decreto sblocca Italia prevede un bonus per chi acquista una casa nuova o un appartamento ristrutturato da un costruttore pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto in 8 anni fino ad un importo massimo di 300 mila euro.

Per la fruizione del bonus, l'acquirente dovrà affittare l'immobile per 8 anni ad un canone calmierato. Nello specifico, l'immobile deve essere dato, entro 6 mesi, in locazione per almeno otto anni continuativi e il  canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il  canone
speciale

Per la fruizione del bonus, inoltre, l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; e tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Tra le altre novità, il decreto prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di concedere particolari esenzioni fiscali per le comunità di cittadini che decidono di provvedere in proprio a funzioni di decoro urbano come il mantenimento delle aree verdi, la risistemazione di piazze e strade. L'esenzione sarà concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in anticipo.

Zedde

Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Zedde

Giovedì la Camera voterà in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla giustizia civile, il dl 132/2014, il provvedimento che cambierà il modo di lasciarsi delle coppie italiane. Per loro infatti vengono rivoluzionate la modalità per ottenere il divorzio e la separazione consensuale che non dovranno piu' essere effettuate davanti al giudice. Kamsin Viene infatti introdotta la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto, precisa il nuovo testo su cui è stata apposta la fiducia, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.

Nel testo si precisa, inoltre, che la convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Ma le novità non finiscono qui. Viene anche introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita, appena indicata. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura in parola non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Zedde

L'esecutivo conferma l'obiettivo di unificare dal prossimo anno la Tasi e l'Imu per semplificare la vita dei contribuenti. Previsto il ritorno ad aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale.

Kamsin Dal prossimo anno la vita dei contribuenti, nelle intenzioni del governo, si presenterà un po’ più agevole rispetto al burrascoso 2014, almeno per il pagamento delle tasse immobiliari. L'esecutivo ha infatti ieri confermato l'obiettivo di unificare, dal prossimo anno, la Tasi e l'Imu ed introdurre una local tax affidata ai Comuni.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il nuovo prelievo risulterebbe dalla somma delle attuali aliquote Imu e Tasi (il cui tetto complessivo è al 10,6 per mille ma incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille). Per le prime case invece l’ipotesi più probabile è il ripristino della detrazione standard già prevista per l’Imu (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni) che però potrebbe essere accompagnata da altre forme di sgravio affidate ai Comuni e basate comunque sull’indicatore Isee. La conseguente riduzione del prelievo sulle case di più basso valore catastale (fino all’azzeramento) sarà compensata da un innalzamento dell’aliquota standard, che arriverebbe ad un valore intermedio tra il 3,3 per mille (massimo) applicato quest’anno e il 4 per mille dell’Imu 2012.

L'imposta per gli inquilini - Un altro aspetto su cui il prossimo anno può portare novità è quello degli inquilini: se oggi questi pagano un quota oscillante tra il 10 ed il 30% dal prossimo anno Renzi ha indicato di voler cancellare la quota a loro carico per gli immobili ad uso abitativo e confermarla invece - con alcune modifiche- per gli immobili delle imprese come i negozi. In queste situazioni il contributo dell’inquilino sarebbe accompagnato dall’assorbimento nell’imposta unica di tributi minori come quelli sulle affissioni.

I Tempi per la nuova imposta unica immobiliare - L'introduzione della nuova fiscalità comunale dovrebbe avvenire con la presentazione di un emendamento al disegno di legge di stabilità o come collegato. Vista l’esigenza di fare presto per il primo anno l'unificazione dell'imposizione fiscale sugli immobili dovrebbe essere solo parziale, includendo l’unificazione tra Imu e Tasi e il sostanziale ritorno ad una detrazione standard per le abitazioni principali. Resterà fuori, pertanto, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.

Zedde

L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo. Kamsin Il Ddl prevede, infatti, la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall’articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

"Tali veicoli - secondo la relazione governativa al testo del ddl - sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".

"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.

A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati