Nel 2022 la cassa integrazione vale sino ad un massimo di 1.222,51€ al mese a prescindere dalla retribuzione dei lavoratori. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 26/2022 pubblicata ieri con la quale l'istituto provvede ad adeguare, come di consueto, i massimali degli ammortizzatori sociali. E' uno degli effetti della riforma della cassa integrazione che dal 1° gennaio 2022 ha introdotto un unico massimale, quello più alto, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Quest'anno, inoltre, tutti i valori sono stati rivisti al rialzo (+1,9%) a causa dell'aumento dell'indice ISTAT.
Cassa Integrazione
E' aggiornato, in primo luogo, l'importo della cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'AIS (il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS). In particolare tutti i lavoratori dipendenti (ora anche le aziende con un solo dipendente) in presenza di una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 per le causali previste dalla legge possono godere di una integrazione del reddito sino all'80% dell'ultimo stipendio sino ad un massimo di 1.222,51€ al mese (1.151,12€ considerando la trattenuta del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986). La riforma degli ammortizzatori sociali premia così i lavoratori con retribuzioni mensili inferiori a 2.200 euro che sino allo scorso anno ottenevano 998,18€ al mese.
Disoccupazione indennizzata
Sono aggiornati anche i massimali per il calcolo della Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015. Nel 2022 l'importo massimo erogabile è pari a 1.360,77€. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2022, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.250,87€ (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.250,87 e il massimale di 1.360,77€.
Valori identici per la Dis-Coll, l'assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la gestione separata dell'Inps e per l'ALAS, la nuova disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Invece l'ISCRO, l'«indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa», per le partite iva iscritte alla gestione separata, è pari ad un minimo di 254,75 ed un massimo di 815,2€ al mese e può essere riconosciuta se il reddito dichiarato nell'anno precedente la domanda non superi 8.299,76€. Può essere richiesto una sola volta nel triennio 2021-2023 (periodo di sperimentazione della misura) ed è erogato per sei mensilità ed è pari al 25% della metà dell'ultimo reddito annuo certificato dall’AdE purché entro i predetti minimali e massimali.
Relativamente, poi, all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare nel 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2021, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno (pari a euro 998,18 ed euro 1.199,72). Sale a 607,25€ l'assegno per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
Solidarietà settore bancario
L'Inps aggiorna anche i massimali che regolano la corresponsione dell'assegno di integrazione salariale (in sostituzione dell'assegno ordinario di solidarietà) e dell'assegno emergenziale nel Fondo Credito (Dm 8348/2014). L'assegno di integrazione salariale, come noto, è una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto lavorativo pari al 60% della retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati entro un massimale suddiviso in tre fasce articolate in funzione della retribuzione lorda mensile del beneficiario (si veda tavola).
L'assegno emergenziale è, invece, una prestazione di sostegno al reddito che viene corrisposta alla cessazione del rapporto ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo Credito ad integrazione dell'Assegno Naspi sino al raggiungimento di un determinato livello di reddito. Più precisamente nel 2022 i lavoratori con retribuzioni tabellari annue sino a 42.624€ possono godere di una integrazione sino all'80% dell'ultimo stipendio sino ad un massimo di 2.489,77 euro al mese; quelli con retribuzioni tabellari superiori al predetto importo e sino a 56.083€ l'integrazione è pari al 70% entro un massimo di 2.804,71 euro al mese e per le fasce superiori l'integrazione è pari al 60% dell'ultimo stipendio entro un tetto di 3.925,53€ al mese. L'assegno emergenziale dura 24 mesi.
Per quanto riguarda il Fondo di Credito Cooperativo (Dm 82761/2014) l'Inps ha aggiornato solo i parametri per la determinazione dell'assegno emergenziale - che risultano leggermente differenti rispetto a quelli garantiti dal Fondo credito - posto che l'assegno di integrazione salariale a carico del Fondo Credito è corrisposto negli importi previsti per le integrazioni salariali ordinarie.
Documenti: Circolare Inps 26/2022