Tributi sospesi
La novella interessa i residenti nelle zone coinvolte negli eventi sismici del centro Italia avvenuti negli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria) per i quali, come si ricorderà, l'articolo 43 del decreto legge 50/2017 ha disposto, previa domanda, la sospensione del versamento all'Erario dal sostituto d'imposta delle ritenute fiscali su pensioni e retribuzioni dal 1° gennaio al al 31 dicembre 2017. Le somme oggetto di sospensione dovevano essere restituite, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta poteva essere operata anche dal sostituto d’imposta (in tal caso l'Inps). A tal riguardo, l’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha prorogato al 15 gennaio 2020 il termine entro il quale i contribuenti, che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, sono tenuti a versare le somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020. Resta ferma la facoltà che la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d’imposta. L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ha previsto, inoltre, che le ritenute sospese siano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.
Nuove modalità
L'Inps pertanto comunica che i pensionati (e/o i dipendenti dell'Inps) che hanno beneficiato della predetta sospensione possono presentare l’istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020 al fine di poter usufruire del nuovo piano di rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione prevista dal decreto-legge n. 123/2019 (cioè dell'abbattimento al 40% dell'importo dovuto). Ove l’istanza sia presentata successivamente al 15 gennaio 2020 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato (che dovrà provvedere direttamente al versamento all'Erario), ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
Per le istanze già pervenute e accolte dall’Istituto alla data del 14 ottobre 2019 resta ferma la rateizzazione richiesta ed ottenuta, a cui si applica il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto dal DL 123/2019. Qualora l’importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l’Istituto provvederà a restituire d’ufficio la somma ritenuta in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione. Gli interessati possono, comunque, presentare presso la Struttura territorialmente competente la revoca della domanda di ripresa dei versamenti già accolta dall’Istituto. In tal caso rimane a carico del contribuente l’obbligo di effettuare in via definitiva i versamenti di ritenute sospese residue direttamente all’Erario.
Documenti: Messaggio inps 4478/2019