L’articolo 46 del dl n. 50/2017 come convertito in legge n. 96/2017 e successive modificazioni ha previsto l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.
La predetta agevolazione è stata riconosciuta, peraltro, anche alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I benefici in questione sono concessi tramite appositi decreti del MISE nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato.
Ebbene l'articolo 57 del dl n. 104/2020 ha rinnovato l'agevolazione previdenziale anche per gli anni di imposta 2021 e 2022 (prima era limitata al quadriennio 2017-2020 per le imprese e al 2019-2020 per i professionisti). Resta inteso che il riconoscimento dei benefici è effettuato con decreto del MISE.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022). Questo credito, in sostanza, può essere utilizzato per compensare i versamenti contributivi dovuti all'INPS oppure, se i versamenti sono già stati effettuati, per chiederne il rimborso all'INPS. In entrambi i casi gli interessati devono utilizzare il modello di pagamento "F24" da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) secondo le istruzioni già impartite dall'Inps con la Circolare n. 48/2019. A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018 e n. 78/E del 30 agosto 2019, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
Documenti: Messaggio Inps 3674/2020