Al via gli aumenti dell’assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3518/2022 pubblicato ieri con il quale recepisce la modifica apportata dal cd. «decreto semplificazioni» a fine giugno (si veda qui per dettagli).
L’articolo 38 del dl n. 73/2022 convertito con legge n. 122/2022 ha rivisto all’insù la misura dell’assegno unico per le famiglie con figli disabili maggiorenni dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. La versione originaria dell’assegno unico riconosceva un importo oscillante da 85€ a 25€ al mese per figlio a seconda dell’Isee del nucleo familiare (il valore più alto in presenza di un Isee non superiore a 15.000€; quello più basso in presenza di un Isee superiore a 40.000€ o senza Isee) più una maggiorazione di 80€ (fissa) se il disabile maggiorenne aveva un’età compresa tra 18 e 21 anni (non compiuti).
Nuovi Importi
Il dl n. 73/2022 reca due novità:
- Riconosce ai figli disabili maggiorenni l’Auu nella stessa misura prevista per i figli minorenni. Per cui ciascun figlio disabile maggiorenne avrà diritto ad un assegno unico da 175€ al mese (se l’Isee non supera i 15.000€) a 50€ al mese (se l’Isee è superiore a 40.000€ o senza Isee). Ciò in luogo del precedente importo oscillante tra 85€ e 25€.
- Se il figlio disabile ha un’età compresa tra 18 e 21 anni (non compiuti) in aggiunta ai 175€/50€ al mese spetta una maggiorazione fissa (cioè non legata all’Isee) in misura pari a 105€, 95€ e 85€ a seconda rispettivamente se il disabile versa in una condizione di non autosufficienza, disabilità grave o disabilità media. Ciò in sostituzione della previgente maggiorazione (sempre fissa) di 80€ al mese.
- Nulla cambia per i minorenni disabili i quali continuano a ricevere l’Auu nelle misure di cui al punto precedente.
In tabella i nuovi livelli reddituali.
Maggiorazione temporanea
Non solo. Ai nuclei beneficiari della cd. «maggiorazione temporanea» (prevista per i nuclei con Isee non superiore a 25mila euro che hanno fruito degli ANF nel 2021) l’importo della stessa viene incrementata di una somma forfettaria 120€ al mese se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con disabilità. La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico ha valore positivo.
Aumenti solo per un anno
L’Inps spiega che i predetti aumenti spettano per il solo periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. E saranno riconosciuti d’ufficio dall’ente previdenziale con gli arretrati decorrenti dal 1° marzo 2022 (se la domanda di Auu è stata presentata entro il 30 giugno 2022) oppure dal 1° luglio 2022 se la domanda è stata presentata successivamente al 30 giugno 2022. Dal 1° marzo 2023, in assenza di un ulteriore intervento legislativo, tornerà ad applicarsi la disciplina originaria.
Nuclei Orfanili
Con riferimento ai nuclei familiari orfanili (cioè composti dal solo disabile oltre, eventualmente, a fratelli e sorelle normodotati) il decreto semplificazioni riconosce, infine, il diritto all’assegno unico anche agli orfani maggiorenni che sia titolare di pensione ai superstiti e con una disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992. In tal caso senza accertare il requisito del carico familiare. Questa modifica, peraltro, non ha carattere temporaneo, è destinata a durare anche oltre il 28 febbraio 2023.
Documenti: Messaggio Inps 3518/2022