Più facile il riconoscimento della maggiorazione dell’assegno unico a favore dei nuclei familiari in cui entrambi i genitori erano titolari di redditi da lavoro. L’Inps, infatti, la proporrà già in sede di presentazione della domanda o, se il decesso avviene durante la fruizione dell’AUU, effettuerà in automatico il subentro nei confronti del superstite. Lo rende noto, tra l’altro, lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio n. 2303/2024 in cui spiega di aver rilasciato nuove funzioni per tali nuclei.
Nuclei vedovili
I chiarimenti riguardano la maggiorazione dell’AUU riconosciuta ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. La maggiorazione, come noto, spetta per ciascun figlio minore e diminuisce gradualmente in funzione dell’ISEE fino ad annullarsi in presenza di un ISEE pari o superiore a 45.574,96€ (anno 2024). Si tratta di un incentivo all’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Per evitare che il decesso di un genitore facesse perdere il beneficio l’articolo 22 del dl n. 48/2023 ha previsto il mantenimento del beneficio per un periodo di cinque anni dal decesso dell’altro genitore a partire dal 1° giugno 2023 senza riconoscimento degli arretrati. L’Inps ha regolato la misura con Circ. n. 76/2023.
Nuova domanda
Per rendere più agevole la fruizione della maggiorazione l’Inps spiega che, in caso di presentazione di una nuova domanda di AUU con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto. Se la domanda è stata già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa fornendo il codice fiscale del genitore deceduto.
In queste ipotesi la concessione della maggiorazione è subordinata alla verifica della data del decesso (non superiore ad un quinquennio), alla verifica della sussistenza del requisito della responsabilità genitoriale per il genitore deceduto e all’accettazione della seguente autodichiarazione:
“Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8 del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui indico il codice fiscale - svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96)”.
Subentro
L’Inps spiega che se il decesso di uno dei due genitori avviene in corso di fruizione della prestazione di AUU, provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continuerà a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100 per cento - in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario – l’Inps dovrà verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. A tal fine, al superstite, verrà richiesta l’accettazione della seguente autodichiarazione:
“Ai fini del diritto all’assegno unico e universale, dichiaro di non trovarmi in nessuna delle seguenti condizioni rispetto ai figli: essere stato escluso dalla responsabilità genitoriale; essere stato destinatario, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”.
Il pagamento
L’Inps spiega, infine, che in presenza delle condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.
Documenti: Messaggio Inps 2303/2024