Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Pensione piu' vicina per i lavoratori del settore privato che hanno maturato la quota 96 entro il 2012. Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero consente loro l'uscita anticipata a 64 anni.

Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012. 

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi purchè sempre entro il 31.12.2012. 

Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia fissati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni e 3 mesi.

L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).

Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato".

Il beneficio si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. In tal caso, com'è noto, dovranno essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione.

Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.

Per il momento i lavoratori del settore pubblico (e comunque coloro che sono iscritti alla gestione ex-inpdap) sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche nei loro confronti.

Ho maturato 2080 settimane di contribuzione al 15 Ottobre 2013. A novembre 2012 l'azienda ha avviato la procedura di mobilità, e al 31 dicembre c'è stata la cessazione del rapporto di lavoro, con messa in mobilità e pagamento di quattro mesi di indennità sostitutiva del preavviso. Con le settimane figurative della mobilità ho raggiunto il requisito della pensione a partire dal 1° gennaio 2015. Non avendo maturato i 62 e/o 60 anni di età, sono soggetto alla penalizzazione (rispettivamente, dell'1 e del 2 percento) prevista dalla riforma delle pensioni? Antonina

Kamsin Se la lavoratrice accederà alla pensione anticipata con i 41 anni e sei mesi di contributi (e, quindi, con i requisiti della Riforma Fornero del 2011), non subirà le penalità legate all'età se l'anzianità contributiva risulterà composta da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità nonché per i congedi e i permessi concessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Se invece l'accesso al pensionamento avverrà in deroga, grazie alle salvaguardie previste dalla normativa attuale la pensione non subirà le penalità in questione fermo restando che tuttavia le mensilità maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema contributivo.

Zedde

Sulle pensioni nei giorni scorsi il governo ha fatto un passo indietro rispetto alle aperture che erano state proposte nel decreto sulla Pa. No alle pensioni per i 4 mila insegnanti rientranti nella cosiddetta «quota 96» (la somma di età e anni di contributi), che avrebbero così potuto percepire l'assegno dall'lnps a partire da settembre. Kamsin E' saltato anche il tetto dei 68 anni per la pensione dei professori universitari e dei primari. Per loro restano in vigore le soglie valide anche per gli altri dipendenti pubblici. Sono rimaste le penalizzazioni sulle pensioni anticipate: l'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e il 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60; ed ugualmente non sono stati riconosciuti i benefici previdenziali alle vittime di atti terroristici.

Nessun cambiamento al momento anche sull'opzione donna, il cui il decreto "salva Italia" del 2011 ne ha confermato i contenuti. Si tratta, com'è noto, della possibilità per le donne di andare in pensione con 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome), in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo. Ci si attendeva una apertura del governo, cioè una proroga di questa opportunità oltre il 2015 in modo da creare una valvola di sfogo a chi è rimasto intrappolato nelle maglie restrittive della Riforma Fornero (e comunque piuttosto cara in quanto si subisce una riduzione dell'assegno nell'ordine di circa il 25-30%). Ma per ora l'intervento sembra rimandato in autunno quando si scriverà la legge di stabilità per il 2015.

Nella Pa tuttavia ci sono state alcune novità che in taluni casi possono comportare, nei fatti, un abbassamento dell'età pensionabile. Per effetto dell'abolizione del trattenimento in servizio la maggior parte dei dipendenti pubblici sarà infatti costretta a lasciare il posto al perfezionamento del 65° anno di età, limite ordinamentale per la permanenza in servizio in buona parte delle Pa (fa eccezione la magistratura e le università in cui il limite è a 70 anni), qualora sia stato maturato entro tale età il diritto alla pensione anticipata. In precedenza tali lavoratori potevano ottenere, se la domanda veniva accolta dalle Pa, la permanenza in servizio per un ulteriore biennio. Non solo. La Pa potrà ulteriormente anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro fino al 62° anno (65 per i dirigenti medici) con un atto motivato purchè ciò non comporti pregiudizio per l'attività dell'ente. Si tratta di una facoltà che era riconosciuta sino al 2014, e che ora diventa strutturale.

Nota amara invece per quanto riguarda le penalizzazioni. E' rimasta invece immutato il disincentivo al pensionamento anticipato. Qualora si chieda la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Quindi, ad esempio, se si richiede la pensione anzianità dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.

Un'apposita disposizione di legge, approvata subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.

Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa o da riscatto (laurea ad esempio). Ma ora la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte.

Riforma Pensioni, uno stop per ora alla proroga dell'opzione donna

Riforma Pensioni, nelle Pa scatta il pensionamento d'ufficio a 62 anniZedde

I tempi per l'approvazione del disegno di legge sulla sesta salvaguardia non saranno rapidi. E' quanto si apprende dal calendario dei lavori di Palazzo Madama secondo il quale l'Undicesima Commissione Lavoro non ha ancora iniziato l'esame del documento. Kamsin Possibile quindi, complice anche la pausa estiva e i fitti impegni che vedono l'Emiciclo bloccato nell'approvazione della Riforma Costituzionale e del Decreto sulla Pa (che arriverà la prossima settimana dalla Camera), che il testo sia licenziato a Settembre.

Il sesto provvedimento, com'è noto, estende la deroga in materia pensionistica in favore di cinque i profili di tutela: mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi o senza accordi); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di contratto a tempo determinato.

Quanto al primo profilo, quello dedicato ai soggetti che hanno fruito della mobilità, il disegno di legge salvaguarda 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche mediante il  versamento di contributi volontari,  entro dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011. Si tratta questo di un contingente del tutto simile alle precedenti salvaguardie nelle quali si prevedeva per l'appunto che i lavoratori dovessero maturare un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Il ddl ora schiudere leggermente la porta anche a coloro che perfezionano il requisito contributivo, mediante i volontari, successivamente alla scadenza della mobilità, cioè entro i 12 mesi successivi. In ogni caso la mobilità in deroga resta esclusa da questo provvedimento; vengono resi validi anche gli accordi siglati in sede non governativa e viene però previsto che il lavoratore deve aver cessato dal lavoro entro il 30 settembre 2012, un vincolo per molti lavoratori comporterà l'esclusione.

Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari, i cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore) e i lavoratori fruitori dei congedi o dei permessi per assistere parenti in disabilità l'intervento si limita ad operare uno spostamento al 6 gennaio 2016 (dal 6 gennaio 2015) dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica. Per l'individuazione delle predette categorie il ddl richiama infatti per intero le norme dedicate alla quinta e alla quarta salvaguardia.

Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari i profili ammessi alla tutela sono quelli già disciplinati con la quinta salvaguardia (lettere a) ed f) dell'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013).

Si tratta pertanto dei lavoratori dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a); e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f).

Come indicato i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 12mila posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).

Per i cessati dal servizio il ddl richiama le lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 194 della legge di stabilità 2014. Si tratta pertanto: dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b);  i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c); i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d).

Come già detto i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 8.800 posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).

Per il profilo dei lavoratori "in congedo" il ddl richiama la lettera e-ter) del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. E' questo un profilo di tutela aperto con la quarta salvaguardia (2500 soggetti) che interessa i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

A differenza della quarta salvaguardia anche per questo profilo il ddl sposta la data limite entro cui maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. In totale saranno tutelabili ulteriori 1.800 posizioni.

Come annunciato il ddl introduce un nuovo profilo, quello dei lavoratori cessati dal servizio per scadenza naturale di un contratto a a tempo determinato. Si tratta di lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti in quanto il loro rapporto di lavoro non è stato risolto in anticipo (ad esempio mediante licenziamento o dimissioni). Ora il provvedimento estende anche a loro la salvaguardia a condizione che il rapporto sia giunto a scadenza naturale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati a tempo indeterminato successivamente.

Anche tali soggetti devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. Il ddl prevede 4mila posizioni disponibili per questo profilo.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

Zedde

Sono nato nel 1959 e sono dipendente di un ente pubblico. Nel 2011 ho fruito dei permessi per assistere un parente disabile. Volevo sapere se posso fare domanda per l'ammissione alla sesta salvaguardia. Preciso che ho maturato 40 anni di contributi lo scorso 5 maggio e che, pertanto, dall'anno prossimo con le vecchie regole avrei dovuto percepire la pensione. Saro da Roma Kamsin

Si ritiene che la risposta sia positiva. La sesta salvaguardia è stata approvata ieri dal Senato in via definitiva ed estende di un anno i profili di tutela aperti. Nello specifico i profili di tutela interessati sono i seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

Per i profili di cui dalla lettera a) alla lettera g) è necessario che la finestra mobile si apra entro il 6 gennaio 2016. Il lettore, appartenente al profilo di cui alla lettera e), avendo perfezionato i 40 anni di contributi nel maggio di quest'anno, avrebbe visto l'apertura della finestra mobile nel settembre 2015. Pertanto è in possesso dei requisiti per presentare domanda di ammissione ai benefici. Si ricorda che ci sono 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU della legge per presentare domanda. 


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