Con l'approvazione definitiva del Dl 90/2014 è passata la norma che stabilizza la possibilità per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento della massima anzianità contributiva. Kamsin Nello specifico l'articolo 1, comma 5 del Dl 90/2014 consente alle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), incluse le autorità indipendenti, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), di risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (con un preavviso di sei mesi, come già previsto dalla normativa vigente).
Si tratta questa di una facoltà concessa alla Pa, non dunque di un obbligo, che la previgente disciplina riconosceva temporaneamente, sino al 31.12.2014.
La risoluzione deve essere operata "con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi" e ricomprede anche il personale dirigenziale ed i membri delle autorità indipendenti. Restano esclusi dall'àmbito di applicazione dell'istituto i magistrati, i professori universitari ed i responsabili sanitari di struttura complessa; mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.
La disposizione, come riformulata nel corso dell'esame in Parlamento, dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).
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