I tempi per l'approvazione del disegno di legge sulla sesta salvaguardia non saranno rapidi. E' quanto si apprende dal calendario dei lavori di Palazzo Madama secondo il quale l'Undicesima Commissione Lavoro non ha ancora iniziato l'esame del documento. Kamsin Possibile quindi, complice anche la pausa estiva e i fitti impegni che vedono l'Emiciclo bloccato nell'approvazione della Riforma Costituzionale e del Decreto sulla Pa (che arriverà la prossima settimana dalla Camera), che il testo sia licenziato a Settembre.
Il sesto provvedimento, com'è noto, estende la deroga in materia pensionistica in favore di cinque i profili di tutela: mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi o senza accordi); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di contratto a tempo determinato.
Quanto al primo profilo, quello dedicato ai soggetti che hanno fruito della mobilità, il disegno di legge salvaguarda 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011. Si tratta questo di un contingente del tutto simile alle precedenti salvaguardie nelle quali si prevedeva per l'appunto che i lavoratori dovessero maturare un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Il ddl ora schiudere leggermente la porta anche a coloro che perfezionano il requisito contributivo, mediante i volontari, successivamente alla scadenza della mobilità, cioè entro i 12 mesi successivi. In ogni caso la mobilità in deroga resta esclusa da questo provvedimento; vengono resi validi anche gli accordi siglati in sede non governativa e viene però previsto che il lavoratore deve aver cessato dal lavoro entro il 30 settembre 2012, un vincolo per molti lavoratori comporterà l'esclusione.
Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari, i cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore) e i lavoratori fruitori dei congedi o dei permessi per assistere parenti in disabilità l'intervento si limita ad operare uno spostamento al 6 gennaio 2016 (dal 6 gennaio 2015) dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica. Per l'individuazione delle predette categorie il ddl richiama infatti per intero le norme dedicate alla quinta e alla quarta salvaguardia.
Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari i profili ammessi alla tutela sono quelli già disciplinati con la quinta salvaguardia (lettere a) ed f) dell'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013).
Si tratta pertanto dei lavoratori dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a); e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f).
Come indicato i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 12mila posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).
Per i cessati dal servizio il ddl richiama le lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 194 della legge di stabilità 2014. Si tratta pertanto: dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b); i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c); i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d).
Come già detto i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 8.800 posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).
Per il profilo dei lavoratori "in congedo" il ddl richiama la lettera e-ter) del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. E' questo un profilo di tutela aperto con la quarta salvaguardia (2500 soggetti) che interessa i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.
A differenza della quarta salvaguardia anche per questo profilo il ddl sposta la data limite entro cui maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. In totale saranno tutelabili ulteriori 1.800 posizioni.
Come annunciato il ddl introduce un nuovo profilo, quello dei lavoratori cessati dal servizio per scadenza naturale di un contratto a a tempo determinato. Si tratta di lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti in quanto il loro rapporto di lavoro non è stato risolto in anticipo (ad esempio mediante licenziamento o dimissioni). Ora il provvedimento estende anche a loro la salvaguardia a condizione che il rapporto sia giunto a scadenza naturale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati a tempo indeterminato successivamente.
Anche tali soggetti devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. Il ddl prevede 4mila posizioni disponibili per questo profilo.
Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.
Zedde