Domande entro il 30 giugno 2022 per l’una tantum di 2.000€ a favore dei lavoratori stagionali, intermittenti ed autonomi che hanno perduto involontariamente l’occupazione per il blocco del transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 54/2022 in cui illustra le caratteristiche del ristoro previsto dall’articolo 1, co. 4 del dl n. 103/2021 convertito con legge n. 125/2021.
Destinatari
Il citato dl n. 103/2021, come noto, ha interrotto il transito delle navi da crociera all’interno delle vie d’acqua di Venezia dal 1° agosto 2021. Per tutelare i lavoratori precari impiegati da soggetti la cui attività sia connessa al transito delle navi il decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 16 novembre 2021 ha previsto un ristoro una tantum di 2.000€ a loro favore.
Il beneficio spetta ai:
- lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
- lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.
Condizioni
La misura è riconosciuta a condizione che i predetti lavoratori siano stati impiegati da soggetti la cui attività risulti connessa al transito delle navi (es. gestori del terminal di approdo, servizi tecnici-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, titolari di servizi di concessione demaniale, spedizionieri) e che non siano titolari al 21 luglio 2021 di indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll e ISCRO), trattamenti di integrazione salariale (es. CIGO, CIGS, CIGD), indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (Ind.Com), titolarità di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pensioni dirette erogate da forme di previdenza obbligatorie (compresa l’Ape sociale) a prescindere dal loro importo (fa eccezione solo l’assegno ordinario di invalidità).
L’indennizzo è, invece, cumulabile con l’RdC e con il ReM (il reddito di emergenza) eventualmente già corrisposto nel 2020 e nel 2021.
Domande entro il 30 giugno
L’Inps spiega che gli interessati hanno tempo sino al 30 giugno 2022 per la presentazione dell’istanza avvalendosi di un apposito servizio online che sarà reso disponibile nei prossimi giorni dall’Istituto (per la domanda occorrerà SPID, CNS o CIE).
Tassazione
Attenzione. A differenza dei precedenti indennizzi COVID, l’indennità in parola è soggetta a tassazione Irpef. Pertanto l’Inps tratterrà la relativa ritenuta fiscale alla fonte e rilascerà la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Documenti: Circolare Inps 54/2022