Blocco Navi Venezia, l'una tantum di 2.000€ ai precari fa il bis

Mercoledì, 04 Ottobre 2023
Domande entro il 30 novembre per l'indennizzo riconosciuto dal dl n. 103/2021 a favore dei lavoratori precari colpiti dal blocco del transito delle navi da crociera nelle acque di Venezia. Potranno accedere anche i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel corso dell'annualità 2022.

Estesa l’una tantum di 2.000€ a favore dei lavoratori stagionali, intermittenti ed autonomi che hanno perduto involontariamente l’occupazione per il blocco del transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia. Potrà essere, infatti, erogata anche a chi ha concluso il rapporto di lavoro nel 2022. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 83/2023 a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia del 31 gennaio 2023 in attuazione dell’articolo 1, co. 4 del dl n. 103/2021 convertito con legge n. 125/2021.

Destinatari

Il citato dl n. 103/2021, come noto, ha interrotto il transito delle navi da crociera all’interno delle vie d’acqua di Venezia dal 1° agosto 2021. Per tutelare i lavoratori precari impiegati da soggetti la cui attività sia connessa al transito delle navi il decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 16 novembre 2021 ha previsto un ristoro una tantum di 2.000€ a loro favore. In tale sede il ristoro era stato concesso in favore dei lavoratori che avevano maturato i requisiti entro la fine del 2021. Il D.I. 31 gennaio 2023 rinnova l'indennizzo ai lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 2022. 

In particolare il beneficio spetta ai:

  1. lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 9 marzo 2023 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
  2. lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
  3. lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Condizioni

La misura è riconosciuta a condizione che i predetti lavoratori siano stati impiegati da soggetti la cui attività risulti connessa al transito delle navi (es. gestori del terminal di approdo, servizi tecnici-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, titolari di servizi di concessione demaniale, spedizionieri) e che non siano titolari al 9 marzo 2023 di indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll e ISCRO), trattamenti di integrazione salariale (es. CIGO, CIGS, CIGD), indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (Ind.Com), titolarità di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pensioni dirette erogate da forme di previdenza obbligatorie (compresa l’Ape sociale) a prescindere dal loro importo (fa eccezione solo l’assegno ordinario di invalidità). Occorre anche non avere beneficiato dello stesso indennizzo nel 2021 (cioè non si possono cumulare due volte). 

L’indennizzo è, invece, cumulabile con l’RdC, le erogazioni monetarie derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali, prestazioni di lavoro occasionale.

Domande entro il 30 novembre

L’Inps spiega che gli interessati hanno tempo sino al 30 novembre 2023 per la presentazione dell’istanza accendendo, tramite il portale Inps, alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Tassazione

L’indennità in parola è soggetta a tassazione Irpef. Pertanto l’Inps tratterrà la relativa ritenuta fiscale alla fonte e rilascerà la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

Documenti: Circolare Inps 83/2023

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