I chiarimenti riguardano i genitori che hanno presentato domanda per il bonus bebè per eventi nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Nei confronti di questi soggetti la legge n. 160/2019 ha graduato il beneficio sulla base dell'ISEE minorenni: se non superiore a 7.000€ il bonus spetta nella misura di 160 euro al mese; se superiore a 7.000€ ma entro i 40.000€ spetta nella misura di 120 euro al mese; se superiore a 40.000€ o se non è stata presentata alcuna DSU il bonus spetta nella misura minima di 80 euro al mese. Questi importi vanno maggiorati del 20% per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante risulterà rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni. La durata del beneficio è confermata fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino (max 12 mesi).
Ebbene i genitori che stanno fruendo del bonus nella misura più elevata (avendo attestato un ISEE pari o inferiore a 40.000€ per il 2020) e che hanno mensilità residue ricadenti nel 2021 sono tenuti a rinnovare tempestivamente (dal 1° al 31 gennaio 2021) la DSU 2021 per il rilascio dell’ISEE 2021 necessario al calcolo dell’importo della rata di assegno di natalità spettante a partire dal 1° gennaio 2021. In caso contrario dal 1° gennaio 2021 l'Inps metterà in pagamento l'importo minimo di 80 o 96 euro al mese anziché quello erogato sino al 31 dicembre 2020 (160/192 euro o 120/144 euro al mese): sarà possibile comunque presentare la DSU anche successivamente al 31 gennaio 2021 riottenendo l'importo originariamente spettante ma in tal caso i richiedenti perderanno il diritto alle maggiori rate di bonus riferite alle mensilità ricadenti tra il 1° gennaio 2021 ed il mese antecedente alla presentazione della DSU.
Documenti: Messaggio Inps 4819/2020