L'incentivo fa parte di un trio di misure introdotte dal legislatore con l'obiettivo di anticipare il reinserimento del mondo del lavoro del cassaintegrato prima che scivoli definitivamente nello stato di disoccupazione. La prima misura è di natura fiscale, consiste nella parziale detassazione del Tfr fino ad un massimo di nove mensilità di retribuzione; la seconda è un contributo economico, appunto il «bonus rioccupazione», un contributo mensile pari al 50% della Cigs che sarebbe spettata al lavoratore se non si fosse rioccupato; la terza misura è uno sgravio contributivo del 50% in favore del datore di lavoro, fino a un massimo di 4.030 euro annui.
La misura
Tutte e tre le misure sono rivolte ai lavoratori che hanno chiesto ed ottenuto l'AdrCigs - l'assegno di ricollocazione del valore da 250 a 5.000 euro spendibile esclusivamente presso i servizi per l'impiego, pubblici e privati per ottenere un servizio di assistenza intenso per la ricerca di un lavoro - nelle ipotesi d'intervento della Cigs per le causali di riorganizzazione e/o di crisi aziendale. La stessa legge di bilancio per il 2018 ha, infatti, previsto la concessione dell'AdR per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale, quando la procedura di consultazione sindacale, di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati per le due causali sopra richiamate.
I tre ordini di benefici spettano, in particolare, se durante il periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo in conseguenza dell'AdR, il lavoratore viene assunto da un nuovo datore di lavoro, cioè che non ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa in Cigs presso cui è già occupato. In tale ipotesi viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il «bonus rioccupazione»
L'Inps spiega che il bonus rioccupazione consiste in un contributo mensile pari al 50% della Cigs che sarebbe spettata al lavoratore se non si fosse rioccupato. Il nuovo rapporto di lavoro deve essere di natura subordinata, anche a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato. Beneficiano del bonus anche le assunzioni a scopo di somministrazione, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con le cooperative di lavoro e le assunzione con apprendistato. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente e quelli di tipo domestico. Il bonus spetta dal giorno dell'assunzione per un periodo che non può superare quello di durata della Cigs che sarebbe ancora spettata al lavoratore; pertanto, la durata non è fissa ma determinata, di volta in volta, con riferimento alla decorrenza della Cigs e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già fruito.
Ad esempio se un lavoratore - dipendente da un’impresa ammessa all’intervento di CIGS per crisi aziendale – viene assunto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocamento, al primo giorno del quinto mese di godimento del trattamento di integrazione salariale, il bonus spettante sarà pari al 50% della CIGS residua calcolata su una durata di 8 mesi (12 totali, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 148/15, meno 4 già fruiti dall’interessato).
Modalità di pagamento
Il pagamento avviene in unica soluzione per l'intero importo e senza che sia necessario produrre alcuna domanda, poiché all'erogazione vi provvede direttamente l'Inps sui c/c bancari o postali, sui libretti postali e sulle carte prepagate i cui estremi sono già stati comunicati dai lavoratori all'Anpal. Nel caso in cui gli estremi bancari non fossero noti all'Inps, i lavoratori beneficiari devono trasmettere il modello SR185 (disponibile sul sito dell'Inps).
Per quanto riguarda il regime fiscale il documento illustra che il contributo è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. Pertanto l'Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi.
Documenti: Circolare Inps 109/2019