L'assegno di Ricollocazione
L’assegno di ricollocazione (Adr) è uno strumento che aiuta le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Consiste nell'attribuzione di una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati per aumentare le possibilità di un nuovo impiego. L'assegno si sostanzia in un voucher che, una volta ottenuto, deve essere speso dal lavoratore per attivare il servizio di ricollocamento da parte delle agenzie per il collocamento al lavoro entro due mesi dalla sua concessione.
La novità consiste nel fatto che le agenzie in questione vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; il voucher, in altri termini, è pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, a risultato ottenuto e non per l'attività, comunque, svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno e il suo importonon costituisce reddito imponibile nè ai fini Irpef nè ai fini previdenziali per il lavoratore che lo richiede. Una volta conseguito il voucher il lavoratore può scegliere liberamente l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro tra le agenzie accreditate presso l'Anpal. Il voucher resta pienamente compatibile con la Naspi: il beneficiario, pertanto, non rischia la decadenza dall'ammortizzatore sociale a seguito della concessione dell'assegno.
Il valore dell'assegno di ricollocazione
Il valore dell'assegno di ricollocazione è determinato dall'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, attraverso un algoritmo che tiene conto di alcune informazioni necessarie per stilare il profilo del lavoratore, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. L'Anpal elabora in automatico il profilo occupazionale, il profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 in base alle possibilità di occupazione del lavoratore. Ad esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro una forchetta di valori minimi e massimi stabilita dall'Anpal a seconda del tipo di contratto che l'agenzia per il collocamento riuscirà a far conseguire al lavoratore. Il valore della profilazione viene aggiornato ogni 90 giorni sulla base della durata della disoccupazione e della frequenza di corsi di aggiornamento professionali stabiliti dal tutor.
Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). L'Agenzia viene remunerata anche per i casi di insuccesso alla ricollocazione: 106,5 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico a condizione, però, che l'Agenzia abbia collocato una percentuale di disoccupati superiore alla media del territorio nel semestre solare precedente.
I servizi che l'agenzia per il lavoro deve erogare nei confronti dei lavoratori hanno natura intensiva rispetto al generico patto di servizio personalizzato che i disoccupati attivano per fruire delle prestazioni contro la disoccupazione. In particolare è prevista l'assegnazione al lavoratore di un tutor o job advisor, che lo segue nel percorso verso un nuovo impiego attraverso una riqualificazione professionale. Resta fermo l'impegno della persona a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all'articolo 25 del d. lgs. n. 150/2015 (l'obbligo di accettazione di offerte congrue tuttavia non è previsto nel caso di AdR CIGS). E' prevista la sospensione del servizio se la persona ottiene un'assunzione in prova o a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Il servizio riprende una volta cessato tale rapporto e comunque entro il termine di 6 mesi. Se la durata del rapporto di lavoro è prorogata fino a raggiungere o superare il termine di 6 mesi, il servizio di assistenza si chiude definitivamente al termine dei 6 mesi. Il lavoratore può cambiare una sola volta l'ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l'offerta di lavoro.
Platee Interessate
Originariamente lo strumento era a disposizione esclusivamente dei disoccupati titolari di Naspi da almeno 4 mesi (cd. AdR NASPI).
La legge di bilancio per il 2018 ha esteso l'erogazione anche in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale (cd. AdR CIGS). Abbinando la misura ad una serie di incentivi economici per datori di lavoro e lavoratori. Obiettivo anticipare la ricerca di un nuovo impiego tramite l'AdR prima della cessazione definitiva di quello precedente. In tal caso la richiesta dell’AdR CIGS è riservata ai lavoratori delle aziende che hanno attivato procedura di cassa integrazione straordinaria, a condizione che:
- le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di ricollocazione ai sensi dell’art. 24 bis del d.lgs. 148/2015;
- i lavoratori in Cigs rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall’Accordo.
Il dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha esteso lo strumento anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza (cd. AdRdC) sino al 31 dicembre 2021 sospendendo l'erogazione di nuovi assegni a favore dei titolari di Naspi a partire dal 29 gennaio 2019 (gli Adr Naspi richiesti fino al 28 gennaio 2019 compreso, e in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4/2019, sono rimasti spendibili). A differenza dell'AdR CIGS e dell'AdR NASPI configurati come strumenti facoltativi per gli interessati, l'AdRdC è obbligatorio in quanto parte integrante delle azioni di politica attiva del lavoro. Pertanto, in caso di mancata attivazione dello strumento il beneficiario decade dall'RdC.
Sviluppi Futuri
Una ulteriore estensione dell'AdR era stata prevista inizialmente dall'articolo 1, co. 325-327 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per poi essere abrogata dal dl n. 146/2021 in attesa che la questione sia affrontata nell'attuazione l’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).