L'identikit
La misura, come noto, è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2016) a decorrere dal 2017 e originariamente prevedeva l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati a prescindere dall'attestazione ISEE. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Lo scorso anno l'art. 1, comma 488, della legge 145/2018 ha innalzato il contributo da 1.000 a 1.500 euro su base annua a partire dal 1° gennaio 2019. L'articolo 1, co. 343 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) è nuovamente intervenuto sulla normativa rimodulando il beneficio in base a diverse soglie ISEE dal 1° gennaio 2020. In particolare il contributo annuo resta pari a 1.500 euro (136,37 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; sale a 2.500 euro annui (227,27 euro al mese) per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; sale a 3.000 euro annui (272,72 euro al mese) per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro.
L'importo viene corrisposto dall'INPS in 11 mensilità annue al genitore richiedente previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nel limite dell'importo della retta.
Attestazione ISEE
Da quest'anno, pertanto, l'attestazione di un ISEE inferiore a 40.000 euro darà diritto ad un contributo economico superiore (sino al 100%) rispetto al passato. L'Inps spiega, a tal fine, che per attivare il beneficio nella misura maggiorata (3mila o 2.500 euro annui) il richiedente dovrà risultare in possesso di un'attestazione ISEE valida (cioè senza omissioni e/o difformità) al momento della domanda. In caso contrario l'Istituto erogherà il contributo nella misura minima (1.500 euro annui, 136,37€ mensili) nelle more della presentazione o della regolarizzazione della DSU. A tal fine occorre distinguere: se al momento della domanda non è presente alcuna DSU, la corresponsione dell'integrazione (ove la DSU venga presentata successivamente alla domanda e attesti un ISEE non superiore a 40.000 euro) potrà essere riconosciuta solo a partire dal mese in cui viene presentata la DSU (dunque senza effetti retroattivi); se al momento della domanda l'ISEE era stato rilasciato con omissioni e/o difformità la successiva regolarizzazione consentirà di recuperare l'integrazione (eventualmente spettante per l'attestazione di un ISEE non superiore a 40.000 euro) con effetti retroattivi, dal momento della presentazione della domanda (nei limiti ovviamente della somma sostenuta per la fruizione dell'asilo).
Contributo per l'assistenza
Il beneficio può anche essere fruito al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Questa forma di erogazione presuppone un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. In tal caso l'importo viene erogato dall'INPS in unica soluzione negli importi di 3.000, 2.500 e 1.500 euro a seconda della presenza, al momento della domanda, di una valida attestazione ISEE nelle soglie già menzionate. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il bonus verrà pagato nella misura minima, pari a 1.500 euro.
Domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite WEB, Contact Center Multicanale oppure tramite Patronato, secondo una tempistica che l'Istituto comunicherà nei prossimi tempi. Come di consueto il richiedente dovrà indicare se intende godere del contributo asilo nido oppure del contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi. L'Inps precisa che per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line, mediante le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta. La domanda 2020 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura.
Budget
Si rammenta che la misura è soggetta ad un vincolo di bilancio. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.
Documenti: Circolare Inps 27/2020