Cassa Integrazione, Adeguato il fondo dei servizi Ambientali

Martedì, 07 Novembre 2023
Chiarimento Inps dopo l’adeguamento del Fondo Bilaterale dei servizi Ambientali alla legge n. 234/2021 in materia di ammortizzatori sociali. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo anche per le aziende che impiegano meno di cinque dipendenti.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali subentra al FIS nell’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nelle aziende del settore che impiegano fino a cinque dipendenti. Dalla competenza novembre 2023 anche questi datori di lavoro dovranno, pertanto, versare le aliquote di contribuzione al Fondo (pari allo 0,45% di cui due terzi a carico del datore ed il restante terzo a carico dei lavoratori). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3901/2023.

La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Nei settori presso cui erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali la tutela è stata assicurata, nelle more dell’adeguamento degli stessi, dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’INPS.

Tutele estese

Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 29 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali è stato adeguato alla legge n. 234/2021. Di conseguenza anche le imprese che rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo e che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie e non sono più soggetti al Fis. Nello specifico possono beneficiare i dipendenti, con esclusione dei dirigenti, dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.

Contribuzione

Dalla mensilità di «competenza novembre 2023» i datori di lavoro in questione saranno, inoltre, tenuti a versare al Fondo un contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore ed un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori per il quale sussiste l’obbligo contributivo, compresi i dirigenti, in luogo del contributo di finanziamento del FIS. Resta fermo, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il contributo pari allo 0,65% (due terzi a carico del datore ed un terzo a carico del lavoratore).

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati